L’esenzione dalle imposte sull’iscrizione ipotecaria a seguito di azioni di regresso promosse dagli enti pubblici, in particolare per il recupero delle somme erogate a favore di infortunati sul lavoro, è al centro della risposta n. 162 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 18 giugno 2025. L’Agenzia ha confermato che tali iscrizioni ipotecarie godono del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della Legge 533/73, applicabile tanto nel contesto civile quanto penale.
L'azione di regresso, disciplinata dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, consente agli enti pubblici che erogano prestazioni sanitarie ed economiche agli infortunati sul lavoro di rivalersi sul responsabile dell'infortunio.
In pratica, quando un lavoratore subisce un infortunio a causa di dolo (intenzionalità) o colpa grave (negligenza grave) del datore di lavoro o di un terzo, l'ente assicuratore, come l'INAIL, o l'ente erogatore delle prestazioni (ad esempio, le ASL) ha il diritto di agire legalmente per recuperare le somme spese per le cure mediche, l'indennità e le altre prestazioni fornite al lavoratore infortunato.
Questa azione ha come obiettivo non solo il recupero delle risorse, ma anche la prevenzione degli infortuni sul lavoro, incentivando i datori di lavoro a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sul lavoro. Infatti, sapere che potrebbero essere chiamati a risarcire le spese per un infortunio causato dalla loro negligenza spinge i datori di lavoro ad adottare misure preventive più efficaci.
Pertanto, l'azione di regresso rappresenta uno strumento importante per tutelare i lavoratori e gli enti previdenziali, promuovendo la sicurezza nei luoghi di lavoro e permettendo di recuperare le risorse erogate per le prestazioni sanitarie ed economiche.
L'iscrizione ipotecaria sui beni del responsabile da parte dell'ente pubblico, come l'INPS o l'INAIL, è una misura adottata per garantire il recupero delle somme erogate a favore di un beneficiario, ad esempio in caso di infortunio sul lavoro, a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali. Per tutelare il proprio credito, l'ente può iscrivere un'ipoteca sui beni del responsabile, una procedura che implica solitamente l'applicazione di imposte di registro e ipotecarie.
L'ente pubblico, infatti, esercita l'azione di regresso, surrogandosi nel diritto del beneficiario per rivendicare le somme spese dal responsabile dell'incidente.
L'iscrizione di ipoteca ha una duplice funzione:
Questo processo protegge l'interesse pubblico, poiché assicura che le risorse pubbliche, destinate alla tutela dei lavoratori e al benessere collettivo, non vengano dissipate e possano essere recuperate da chi ne è legalmente responsabile.
In questo modo, l'azione di regresso, accompagnata dall'iscrizione ipotecaria, svolge un ruolo fondamentale nel ripristinare l'equilibrio finanziario dell'ente pubblico, prevenendo abusi e comportamenti negligenti che potrebbero compromettere la corretta distribuzione delle risorse previdenziali e assistenziali.
Nella risposta n. 162 del 18 giugno 2025, un ente pubblico ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di iscrizione ipotecaria, prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, alle iscrizioni ipotecarie effettuate a garanzia del recupero delle somme erogate in seguito a prestazioni sanitarie e economiche per infortuni sul lavoro.
In particolare, l’ente ha chiesto se tale esenzione si applica alle iscrizioni ipotecarie relative alle azioni di regresso, sia che queste vengano esercitate dinanzi al giudice civile, secondo il rito delle controversie previdenziali, sia che siano promosse in sede penale, tramite la costituzione di parte civile.
Secondo l’istante l'azione di regresso per il recupero delle somme erogate dall'ente pubblico rientra tra le "cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie" previste dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973. Pertanto, l'ente sostiene che l'esenzione dall'imposta di iscrizione ipotecaria si applichi in entrambi i casi sopra previsti.
Ciò, in quanto, nelle due fattispecie, la natura dell'azione rimane la stessa, essendo finalizzata al recupero delle somme erogate, e l'iscrizione di ipoteca, quale atto preordinato all'esecuzione, dovrebbe essere esente come previsto per le esecuzioni immobiliari e mobiliari nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.
Nel rispondere al quesito dell'ente pubblico, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la normativa di riferimento, con particolare attenzione all'esenzione prevista dall'articolo 10 della Legge n. 533/73. Tale articolo stabilisce che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie individuali di lavoro, ai rapporti di pubblico impiego e alle cause di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa o diritto, senza alcun limite di valore o competenza. L'esenzione si estende anche agli atti legati all'esecuzione delle sentenze, comprese le iscrizioni di ipoteche giudiziali. Inoltre, l'articolo 10 si applica anche agli atti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro, comprendendo le procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
L'Agenzia ha poi richiamato l'articolo 10 del DPR n. 1124/1965, che sancisce il diritto di regresso dell'ente pubblico verso il responsabile del danno, per il recupero delle somme erogate in favore dell'infortunato sul lavoro. Inoltre, ha fatto riferimento alla Circolare del 2002 dell'Agenzia del Territorio, che conferma l'applicabilità dell'esenzione anche per le iscrizioni ipotecarie nelle controversie di previdenza e assistenza. Infine, il parere espresso dall'Agenzia si fonda su una solida base giuridica, supportata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la natura previdenziale dell'azione di regresso.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che il regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della Legge n. 533/73 si applica alle iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'ente pubblico, indipendentemente dalla sede del giudizio, che sia civile o penale.
L'esenzione riguarda le formalità di iscrizione ipotecaria, in quanto l'azione di regresso è considerata parte delle "controversie di previdenza e assistenza obbligatorie", che giustificano il trattamento fiscale favorevole. In entrambi i casi, la natura dell'azione esercitata dall'ente pubblico rimane invariata, poiché l'ente agisce per il recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali e assistenziali, come nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali. L'azione di regresso, dunque, ha sempre come obiettivo il recupero delle risorse destinate al lavoratore, sia che l'ente agisca dinanzi al giudice civile o penale tramite la costituzione di parte civile.
Dal punto di vista interpretativo, l'Agenzia ha sottolineato che sarebbe contraddittorio riconoscere l'agevolazione fiscale nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e non estenderla quando la stessa tutela si sposta nell'ambito penale, a causa di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro che causano danni gravi, come lesioni o decesso del lavoratore. In questo contesto, l'ente pubblico assume un ruolo cruciale nella protezione dei diritti dei lavoratori, poiché garantisce il recupero delle somme erogate e contribuisce a mitigare il rischio che l'inadempimento da parte del datore di lavoro danneggi ulteriormente il lavoratore e, indirettamente, la collettività.
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