Infortunio a scuola, risarcibile il danno morale

Pubblicato il 11 maggio 2010
I giudici di Cassazione, con sentenza n. 5067 del 3 marzo 2010, hanno accolto il ricorso presentato da un ragazzo, ormai divenuto maggiorenne, avverso la decisione con cui i giudici di merito, in ordine alla causa per responsabilità avanzata contro il ministero dell'Istruzione per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di un infortunio occorso a scuola, quando era minore, avevano escluso la riconoscibilità anche del danno morale.

Secondo le pronunce dei giudici dei precedenti gradi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2059 Codice civile e all'articolo 185 Codice penale, il danno morale era da considerare risarcibile soltanto nel caso in cui fosse derivato da un fatto illecito costituente reato e non in presenza del riconnoscimento di una responsabilità, come nel caso di specie, di tipo contrattuale.

La Corte di legittimità, sul punto, ha spiegato come, il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, in tutte le sue forme, per come definitivamente affermato dalla Sezioni Unite nel testo della sentenza n. 26972 del 2008, “consente, viceversa, come più sopra ricordato, la risarcibilità del danno non patrimoniale - del quale il danno morale è una componente – anche nell'azione di responsabilità contrattuale, come nella specie a seguito dell'infortunio dallo stesso subito dallo stesso quando era ancora minore”.
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