Infortunio e malattia: rivalutazione delle prestazioni economiche

Pubblicato il 03 novembre 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreti del 23 settembre 2021, n. 186 e 188, comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è necessario procedere alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico (la riliquidazione è pari al 4,9%).

Nello specifico:

Per quanto concerne gli assegni continuativi mensili, questi sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.

 

Inabilità

Importi dal 1° gennaio 2021

Dal 50 al 59%

€ 403,83

Dal 60 al 79%

€ 563,52

Dall’80 alll’89%

€ 967,47

Dal 90 al 100%

€ 1371,06

100% + a.p.c

€ 1945,96

 

Con riferimento al settore della navigazione, a decorrere dal 1° Gennaio 2021:

Con riferimento agli infortuni in ambito domestico, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.

Inabilità

Importi dal 1° gennaio 2021

Dal 50 al 59%

€ 322,41

Dal 60 al 79%

€ 452,34

Dall’80 alll’89%

€ 839,85

Dal 90 al 100%

€ 1293,90

100% + a.p.c

€ 1869,23

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