Inoltro istanza per gli operatori intracomunitari entro il 29 gennaio 2011

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Con il provvedimento 29 dicembre 2010, n. 188376, l'agenzia delle Entrate fissa il termine del 28 febbraio 2011 per la cancellazione degli operatori dall’archivio Vies, qualora essi non risultino in regola con le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera e-bis) del Dpr 633/72. Considerato il periodo di silenzio-assenso di trenta giorni, riconosciuto agli operatori intracomunitari per evitare la cancellazione della loro soggettività passiva, si deve riportare alla data del 29 gennaio 2011 il termine ultimo per la comunicazione, al Fisco, della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Dunque, per ottenere la conferma ininterrotta della propria posizione nell’archivio Vies, occorre presentare l'istanza entro domani, trentesimo giorno anteriore al 28 febbraio 2011.

Nel provvedimento agenziale si fa riferimento alla modalità per comunicare la suddetta volontà, che deve essere effettuata tramite una istanza redatta in carta libera, da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Con comunicato del 27 gennaio 2011 – rilasciato a ulteriore chiarimento delle informazioni fornite nei giorni scorsi - l’Agenzia ha specificato che la domanda di inserimento nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Viceversa, la domanda di cancellazione deve essere inoltrata, con le stesse modalità, esclusivamente all'ufficio al quale è stata presentata la richiesta iniziale. La precisazione dell’Agenzia fa seguito a quella che sosteneva genericamente che la raccomandata avrebbe dovuto essere indirizzata all'ufficio competente per i controlli.
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