L’accredito della contribuzione figurativa rappresenta un aspetto fondamentale del sistema previdenziale italiano, soprattutto per quei lavoratori subordinati part-time che, pur essendo collocati in aspettativa sindacale o politica, mantengono attivi rapporti di lavoro subordinato.
Tale meccanismo consente infatti di riconoscere e valorizzare periodi durante i quali, pur non svolgendo attività lavorativa retribuita, il lavoratore continua a maturare contribuzione utile ai fini pensionistici, evitando così penalizzazioni nella sua posizione previdenziale.
Il messaggio INPS n. 1606 del 21 maggio 2025 si inserisce dunque in questo contesto con l’obiettivo di fornire chiarimenti puntuali sull’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori part-time che si trovano in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996.
Questi lavoratori infatti, oltre a essere in aspettativa, possono instaurare contemporaneamente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche presso partiti politici o organizzazioni sindacali.
L’aspettativa sindacale o politica è disciplinata principalmente dall’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, che consente ai lavoratori subordinati di assentarsi dal proprio rapporto di lavoro per assumere incarichi sindacali o politici. Durante il periodo di aspettativa, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa, ma mantiene alcuni diritti previdenziali e contributivi. L’aspettativa può essere di diversa natura.
Per i lavoratori part-time, l’aspettativa può riguardare una parte del rapporto di lavoro, consentendo la contemporanea instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, nel rispetto dei limiti di orario previsti dalla legge.
Nel contesto dei lavoratori part-time, l’aspettativa assume rilevanza particolare perché la frammentazione del rapporto di lavoro può determinare situazioni complesse in termini di contribuzione. La normativa riconosce infatti che il lavoratore può essere contemporaneamente in aspettativa per un rapporto e attivo con un altro datore di lavoro, anche se di natura sindacale o politica, purché non si verifichino sovrapposizioni di contribuzione previdenziale.
L’accredito della contribuzione figurativa rappresenta un elemento cruciale per la tutela previdenziale dei lavoratori subordinati part-time che instaurano contemporaneamente più rapporti di lavoro.
In particolare, il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025 fornisce un quadro aggiornato delle condizioni e dei limiti applicativi in presenza di più contratti part-time, con particolare riferimento ai lavoratori in aspettativa sindacale o politica.
Possibilità di accreditare contribuzione figurativa e obbligatoria contestualmente
L’elemento centrale per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa, anche in presenza di più rapporti di lavoro part-time, è la verifica della compatibilità tra le attività lavorative e i relativi contratti.
Secondo quanto specificato nel messaggio, è ammesso l’accredito contestuale della contribuzione figurativa relativa al periodo di aspettativa e della contribuzione obbligatoria derivante dall’attività part-time svolta presso un altro datore di lavoro. Tale possibilità si applica anche nel caso in cui il secondo rapporto di lavoro sia con partiti politici o organizzazioni sindacali.
Requisiti di compatibilità tra i contratti part-time
La compatibilità tra i diversi contratti part-time è condizionata al rispetto della durata complessiva dell’orario di lavoro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente. Il lavoratore non può superare l’orario di lavoro a tempo pieno, ossia la somma degli orari dei diversi contratti part-time deve rispettare la durata massima legale o contrattuale del lavoro a tempo pieno.
Il rispetto di questo limite garantisce che la contribuzione obbligatoria maturata presso ciascun datore di lavoro sia proporzionale alle ore effettivamente lavorate, evitando fenomeni di doppia contribuzione o sovrapposizione di coperture assicurative.
La contribuzione riconosciuta per ciascun rapporto di lavoro part-time è calcolata in modalità pro-quota, cioè in proporzione alla percentuale di orario lavorato rispetto al tempo pieno. Questo principio assicura un equilibrio tra i diversi rapporti di lavoro e la contribuzione effettivamente dovuta, permettendo l’accredito di periodi contributivi complessivi senza penalizzare la posizione previdenziale del lavoratore.
Il messaggio evidenzia come, anche durante il periodo di aspettativa sindacale o politica, la contribuzione figurativa possa essere cumulata con la contribuzione obbligatoria derivante dall’altro rapporto part-time, purché sia rigorosamente rispettata la durata massima complessiva dell’orario di lavoro.
Nonostante la possibilità di cumulo della contribuzione, esistono specifici limiti e condizioni di esclusione che devono essere attentamente considerati per evitare indebite attribuzioni contributive.
Sovrapposizione di copertura assicurativa: cosa significa e come evitarla
La sovrapposizione di copertura assicurativa si verifica quando un lavoratore risulta iscritto contemporaneamente e per lo stesso periodo a più forme di previdenza obbligatoria per attività identiche o sovrapponibili. Questa situazione può generare duplicazioni contributive che non trovano riscontro nella reale attività lavorativa svolta.
Il messaggio sottolinea che per evitare tale sovrapposizione è necessario verificare con attenzione la natura delle attività lavorative svolte nei diversi contratti part-time. Nel caso in cui le attività siano distinte e i contratti non si sovrappongano in termini di orario e prestazioni, è possibile procedere con l’accredito pro-quota sia della contribuzione figurativa che di quella obbligatoria.
Al contrario, la presenza di attività che comportano l’iscrizione a gestioni previdenziali esclusive o sostitutive, o la partecipazione a forme di collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata, comporta l’esclusione dall’accredito della contribuzione figurativa.
Il messaggio evidenzia che i lavoratori in aspettativa non hanno titolo all’accredito della contribuzione figurativa se, durante il periodo di aspettativa, svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa che comportano l’iscrizione alla gestione separata.
Questo limite è volto a evitare che attività parasubordinate compromettano la correttezza del sistema contributivo, prevenendo doppie coperture e potenziali abusi.
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