INPS-INAIL. Erogazioni di indennità nei casi di competenza dubbia

Pubblicato il 08 agosto 2014 Il Presidente dell’INAIL, con determina n. 247 del 6 agosto 2014, ha approvato lo schema di convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’erogazione dell'indennità per:

- inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro;

- malattia professionale;

- malattia comune;

nei casi di dubbia competenza assicurativa per i quali gli Istituti abbiano ricevuto richiesta di prestazioni da parte dei propri assicurati.

L’accordo è finalizzato a garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di prestazioni economiche in una determinata misura ed entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune, a titolo di anticipazione, da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente.

Le prestazioni economiche da corrispondere sono le seguenti:

- se si tratta dell’INAIL, il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66, D.P.R. n. 1124/1965. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti sui tempi di adeguamento delle procedure;

- se si tratta dell’INPS, l’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
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