Inps. Prestazione di disoccupazione anche in un altro Stato membro

Pubblicato il 17 marzo 2011 Gli effetti del regolamento (UE) n. 1231/2010, che decorrono dal 1° gennaio 2011, sono oggetto della circolare n. 51 dell’Inps, datata 16 marzo 2011.

Secondo quanto indicato al punto 2, le disposizioni del regolamento n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

Inoltre, continua ad aver diritto alle prestazioni per disoccupazione la persona che si reca in un altro Stato membro (o in più Stati membri) in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recata.

Di conseguenza, l’Inps, con il documento di prassi in oggetto, ricorda alle sedi che accertato il diritto alla prestazione per disoccupazione, le stesse devono continuare a corrispondere la prestazione anche al cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ponendo particolare attenzione all’accertamento della condizione di iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero.

Su tale punto si ricorda che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2, ad inviare immediatamente all’istituzione competente un documento (PAPER SED U009) con l’indicazione della data in cui è avvenuta l’iscrizione.

Infine, ricorda la circolare che l’applicazione della nuova regolamentazione Ue non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale, conclusi con gli Stati terzi e di cui sia parte la Comunità europea.
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