Inps: nuova trasmissione Uniemens di febbraio per contributi sospesi

Pubblicato il 30 aprile 2020

Le imprese che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020. Quanto appena affermato vale per i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Aziende committenti, istruzioni per il reinvio dell’Uniemens

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:

Contributi sospesi di competenza del mese di marzo e aprile 2020

Per quanto riguarda le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020, senza il codice importo relativo alla sospensione, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

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