Installazione di telecamere nascoste, arriva l’ok dalla Corte Europea

Pubblicato il 18 ottobre 2019

È possibile installare di nascosto sul luogo di lavoro apparecchiature di videosorveglianza, quindi senza preavvisare i lavoratori e affiggere il relativo cartello che ne testimonia la presenza? A fornire una risposta sulla questione ci ha pensato la Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo, con la sentenza del 17 ottobre 2019. Sul punto, i giudici si sono espressi in maniera positiva ammettendo la facoltà di installare telecamere nascoste purché la mancata informazione ai lavoratori sia giustificata dal sospetto di gravi irregolarità commesse sul posto di lavoro.

Nel caso di specie, ad esempio, l’installazione è stata giudicata lecita poiché il datore di lavoro aveva avuto il fondato sospetto che fossero stati commessi furti all’interno della sua azienda.

Installazione di telecamere nascoste solo per finalità giustificate

La questione trae origine dall’utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza non visibili, ossia nascoste, sul luogo di lavoro (supermercato), senza preventivamente informarne i lavoratori. L’installazione occulta aveva avuto l’esclusiva finalità di accertare la realizzazione di condotte illecite tali da provocare un danno patrimoniale all’azienda.

Dunque, tenuto conto che:

i giudici della Corte Europea di Strasburgo hanno ritenuto che la sorveglianza disposta dal datore di lavoro non contrasta con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Installazione di telecamere nascoste, principio di proporzionalità rispettato

Sulla sentenza in commento si è espresso anche il Presidente del Garante per la privacy, Antonello Soro, in un comunicato stampa, affermando che “la sentenza della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile solo perché, nel caso sottoposto, ricorrevano determinati presupposti”.

“La videosorveglianza – continua il Garante – è ammessa solo in quanto extrema ratio a fronte di gravi illeciti e non può diventare una prassi ordinaria”.

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