Dogane: istituito un periodo transitorio sul contributo per piccoli pacchi

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La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto, all’articolo 1, commi 126, 127 e 128, un nuovo contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (Tassa sui piccoli pacchi).

In particolare:

  • il comma 126 istituisce il contributo nel rispetto della normativa unionale doganale e fiscale, applicabile alle spedizioni:
    • provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
    • di valore dichiarato non superiore a 150 euro;
  • il comma 127 stabilisce l’importo del contributo in 2 euro per ciascuna spedizione, da riscuotere al momento dell’importazione definitiva;
  • il comma 128 prevede l’applicazione del contributo in coerenza con il Regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell’Unione (CDU).

La misura si inserisce nel contesto del crescente volume di spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi extra-UE, con l’obiettivo dichiarato di compensare i costi amministrativi sostenuti dall’amministrazione doganale.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il contributo di 2 euro si applica a tutte le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, indipendentemente dalla natura del rapporto sottostante. Come chiarito dalla circolare n. 37/D del 30 dicembre 2025, che ha fornito le prime indicazioni operative in materia, rientrano nell’ambito applicativo:

  1. le operazioni B2C (business to consumer);
  2. le operazioni B2B (business to business);
  3. le spedizioni tra privati, anche prive di finalità commerciale.

Restano escluse dalla nuova disciplina le merci trasportate nel bagaglio dei passeggeri e dichiarate verbalmente in dogana, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione” secondo l’interpretazione fornita dalla Commissione europea.

Criticità operative e nuovo intervento dell’Agenzia delle Dogane

A ridosso dell’entrata in vigore della misura (1° gennaio 2026), è emerso che i sistemi informativi dell’Agenzia delle dogane e degli operatori del settore (corrieri espressi e operatori logistici attivi nello sdoganamento delle spedizioni e-commerce) non risultano pronti per gestire il nuovo contributo al momento della presentazione della dichiarazione doganale.

Le procedure di sdoganamento delle spedizioni di modico valore, attualmente fortemente automatizzate e fondate sulla franchigia doganale prevista dal regolamento (CE) n. 1186/2009, non consentono una corretta liquidazione immediata del tributo.

Per questo motivo, con la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 1 del 7 gennaio 2026, è stato introdotto un nuovo periodo transitorio, che modifica e integra le istruzioni operative contenute nella circolare 37/2025.

Periodo transitorio fino al 28 febbraio

Il periodo transitorio termina il 28 febbraio 2026 e ha una duplice finalità:

  • garantire la continuità delle catene logistiche, evitando blocchi operativi nello sdoganamento delle spedizioni di basso valore;
  • consentire l’adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia e degli operatori economici alle nuove modalità di accertamento e riscossione del contributo.

Durante tale periodo, il contributo non è sospeso, ma sono semplificate le modalità di contabilizzazione e pagamento, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Modalità di riscossione nel periodo transitorio

Per le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026, il contributo:

  • può essere oggetto di contabilizzazione e pagamento periodici;
  • si applica sia alle dichiarazioni in forma semplificata (H7) sia alle dichiarazioni in forma ordinaria (H1).

Gli operatori dovranno presentare una dichiarazione riepilogativa, redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/D del 30 dicembre 2025, contenente i contributi dovuti per il periodo considerato.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle dogane entro il 15 marzo 2026.

Regime ordinario dal 1° marzo 2026

A partire dal 1° marzo 2026, termina il periodo transitorio.

Per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1), il contributo dovrà essere:

  • liquidato direttamente in dichiarazione;
  • versato utilizzando il codice tributo 159.

Per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7), continuerà ad applicarsi, salvo ulteriori istruzioni, il meccanismo di contabilizzazione e pagamento periodici, secondo quanto previsto dalla circolare 37/2025.

Regime sanzionatorio nel periodo transitorio

Un chiarimento di rilievo contenuto nella circolare n. 1 del 7 gennaio 2026 riguarda il profilo sanzionatorio. L’Agenzia delle Dogane ha precisato che, durante il periodo transitorio, l’eventuale assenza del codice tributo 159 nel tracciato delle dichiarazioni H1:

  • non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo delle merci;
  • non legittima l’applicazione di sanzioni per omesso o ritardato pagamento del contributo.

Tale precisazione risponde all’esigenza di tutelare gli operatori in una fase di transizione tecnologica e procedurale.

Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione europea

Sebbene la Legge di bilancio 2026 preveda espressamente che il contributo sui piccoli pacchi si applichi “in coerenza” con il Codice doganale dell’Unione, la misura solleva interrogativi sul piano della compatibilità con la normativa UE.

In linea generale, il potere di istituire dazi doganali o tributi di effetto equivalente è riservato esclusivamente all’Unione europea. La qualificazione del prelievo come “contributo per spese amministrative”, e non come dazio, rappresenta quindi un elemento centrale per la tenuta della misura sotto il profilo unionale.

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