La disciplina del conguaglio delle integrazioni salariali si inserisce nell’ambito degli strumenti normativi volti a garantire un sostegno economico ai lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In particolare, l’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce che il trattamento di integrazione salariale debba essere inizialmente anticipato dal datore di lavoro; successivamente, tale importo può essere rimborsato dall’Inps o portato a conguaglio dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale, secondo modalità ben definite.
La tematica affrontata dall’Inps con il messaggio n. 1410 del 6 maggio 2025 (non pubblicato sul sito istituzionale) ruota attorno a un aspetto centrale di tale disciplina: la decadenza del diritto al conguaglio.
L’articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 prevede infatti un termine decadenziale stringente entro il quale l’azienda deve provvedere al conguaglio o alla richiesta di rimborso, pena la perdita del relativo diritto.
In particolare, la norma stabilisce che il conguaglio deve avvenire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione, o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione; trascorso inutilmente questo termine, l’importo non potrà più essere recuperato.
Tuttavia, l’applicazione concreta di tale termine ha generato, nel tempo, numerose incertezze interpretative, soprattutto con riferimento alla corretta individuazione del momento in cui si perfeziona il conguaglio e alla rilevanza di eventuali irregolarità formali (ad esempio, errori nei flussi Uniemens o utilizzo di codici non aggiornati).
Proprio su questi aspetti si sono recentemente pronunciati i giudici della Corte di Cassazione, tracciando un orientamento univoco volto a delimitare in modo chiaro i presupposti della decadenza.
Alla luce di tali sviluppi, l’Inps è dunque intervenuto con il messaggio n. 1410 del 2025, recependo formalmente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Vediamo nel dettaglio di che si tratta.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
L’articolo 7 di tale provvedimento, come accennato, rappresenta il fulcro normativo in materia di anticipazione, rimborso e conguaglio delle integrazioni salariali da parte dei datori di lavoro.
Tale norma disciplina in modo puntuale sia le modalità operative per il recupero delle somme anticipate, sia i termini entro cui lo stesso deve avvenire, introducendo una stringente disciplina decadenziale.
Comma 2: obbligo di anticipazione e diritto al rimborso o conguaglio
Il comma 2 stabilisce che l’importo dell’integrazione salariale autorizzato e dovuto ai lavoratori deve essere anticipato dal datore di lavoro. Successivamente, lo stesso datore ha la possibilità di recuperare tale importo tramite due modalità alternative.
Questa previsione si inserisce nell’ottica di una gestione efficiente delle integrazioni salariali, in cui il datore di lavoro assume un ruolo attivo nella fase di erogazione, ma può alleggerire il relativo impatto finanziario attraverso i meccanismi di recupero previsti dalla legge.
Comma 3: termine decadenziale per il rimborso e conguaglio
Il comma 3 riguarda la corretta applicazione della norma, ovvero il termine decadenziale semestrale.
In particolare, si prevede che: “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo”.
Il rispetto di tale termine rappresenta dunque un presupposto essenziale per il riconoscimento del credito spettante al datore di lavoro: se il conguaglio o la richiesta di rimborso non vengono effettuati entro i termini indicati, l’azienda perde definitivamente il diritto al recupero delle somme anticipate, con evidente danno economico.
Inoltre, per i trattamenti che si sono conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, cioè prima del 24 settembre 2015, il termine semestrale decorre da tale data, offrendo così una finestra temporale certa anche per le fattispecie pregresse.
La disciplina contenuta nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015 non si applica esclusivamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO/CIGS), ma è estensibile anche ad altri strumenti di sostegno al reddito disciplinati nel medesimo decreto.
In particolare, il legislatore ha chiarito che i commi 2 e 3 dell’art. 7 si applicano anche:
L’estensione dell’ambito soggettivo garantisce un approccio uniforme all’istituto del conguaglio e del rimborso, sia sotto il profilo dei termini di esercizio del diritto, sia sotto il profilo delle modalità operative.
I datori di lavoro appartenenti a tali fondi devono quindi attenersi agli stessi obblighi e scadenze temporali previsti per i trattamenti ordinari, con tutte le conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento.
Tale inclusione è stata più volte confermata anche dalla prassi amministrativa e dalle circolari Inps, che ribadiscono l’obbligo, per tutti i soggetti che gestiscono ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di rispettare le regole dettate dall’articolo 7.
Il tema della decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni salariali ha generato negli anni, come sopra accennato, una notevole mole di contenzioso interpretativo, dovuta per lo più all’interazione tra norma primaria (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015), prassi amministrative dell’Inps e dinamiche operative delle aziende.
In tale contesto, è recentemente intervenuta in modo risolutivo la Corte di Cassazione con una serie di pronunce che hanno fissato un principio di diritto univoco, volto a delimitare i presupposti sostanziali e formali che impediscono l’insorgere della decadenza.
Il pagamento del saldo contributivo come unico evento rilevante
Secondo le sentenze della Corte di Cassazione n. 34274/2024, 1231/2025, 1406/2025, 1407/2025, 1432/2025, 3232/2025 e 3269/2025, l’unico evento in grado di impedire la decadenza dal diritto al conguaglio è rappresentato dal pagamento del saldo contributivo entro un termine ben preciso.
In particolare, è stato stabilito che: “la decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale, non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima”.
Questo principio di diritto rappresenta evidentemente una svolta interpretativa significativa, perché sposta l’attenzione dal momento della richiesta di conguaglio al momento del pagamento effettivo, ossia al versamento del saldo contributivo effettuato dal datore di lavoro.
In altre parole, ciò che rileva non è l’avvio della procedura di conguaglio o la trasmissione dei flussi Uniemens, ma esclusivamente il pagamento del saldo contributivo nella tempistica stabilita.
Il semestre decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del trattamento autorizzato o, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
A tale scadenza si aggiunge un ulteriore termine operativo: il pagamento del saldo deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo.
Pertanto, il rispetto del termine del giorno 16 non rappresenta una mera formalità ma costituisce un requisito essenziale e dirimente ai fini del riconoscimento del conguaglio.
Qualsiasi omissione o ritardo nel saldo oltre tale data comporta, secondo l’interpretazione della Corte, la decadenza automatica e definitiva del diritto, anche in presenza di buona fede o meri errori tecnici.
Uno degli aspetti più rilevanti del principio enunciato dalla Cassazione è però l’esplicita dichiarazione di irrilevanza giuridica della domanda preventiva di conguaglio.
Dunque, il fatto che il datore di lavoro abbia comunicato tempestivamente la volontà di conguagliare le somme, ovvero abbia trasmesso le denunce Uniemens con gli importi spettanti, non sospende né interrompe il decorso del termine decadenziale.
La legge non prevede infatti alcuna forma di sospensione o interruzione legata alla presentazione della richiesta: s solo il pagamento effettivo nei termini può legittimare il riconoscimento del credito, a prescindere da eventuali comunicazioni formali o manifestazioni di volontà da parte dell’azienda.
In linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’Inps ha emanato il messaggio n. 1410 del 2025, con cui formalmente recepisce e adotta i criteri giuridici sanciti dalla Corte di Cassazione, traducendo così il principio di diritto in indicazioni operative concrete, applicabili da parte delle sedi territoriali e da tutti i soggetti coinvolti nella gestione del flusso contributivo.
L’Istituto riconosce dunque l’impossibilità di disapplicare il termine decadenziale in presenza di errori materiali, denunce tardive o utilizzo di codici impropri, tuttavia fornisce indicazioni per non penalizzare i datori di lavoro quando il pagamento è stato correttamente effettuato nei tempi utili, anche se la denuncia contributiva presenta delle irregolarità o anomalie.
Validità del conguaglio anche in presenza di errori formali o materiali
Il messaggio specifica che la decadenza non si applica se il saldo è avvenuto nei tempi di legge, anche se:
Questo chiarimento rafforza l’efficacia della pronuncia della Cassazione, confermando che non è la perfezione formale della procedura, ma il pagamento effettivo nei termini a costituire il parametro di legittimità.
Conguaglio effettuato in misura errata
Il conguaglio è ritenuto valido anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato una compensazione superiore al dovuto, oppure abbia versato una differenza contributiva inferiore rispetto a quanto spettante. Tali errori non compromettono il diritto, purché il pagamento del saldo complessivo sia avvenuto entro il termine utile.
Comunicazioni Uniemens tardive o errate
Il diritto al conguaglio non decade se la denuncia Uniemens:
Utilizzo di codici non aggiornati
Un’ulteriore precisazione riguarda l’impiego di codici precedenti non più in uso: le circolari e le disposizioni Inps non possono derogare al termine decadenziale fissato dalla legge primaria. Pertanto, l’utilizzo di codici formalmente scorretti ma compatibili con l’autorizzazione concessa non può comportare automaticamente la perdita del diritto, se il saldo è stato eseguito nei tempi stabiliti.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato e delle istruzioni fornite con il messaggio Inps n. 1410/2025, assume particolare rilevanza l’adozione di comportamenti coerenti da parte delle aziende.
Calcolo del semestre utile
Il primo adempimento fondamentale per il datore di lavoro è rappresentato dalla corretta individuazione della decorrenza del semestre decadenziale che si calcola, alternativamente, a partire:
A partire da questo momento, decorrono sei mesi esatti entro i quali il datore di lavoro deve eseguire il conguaglio mediante pagamento del saldo contributivo.
Scadenza per il pagamento
Il termine ultimo per effettuare il conguaglio è il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del semestre. Il pagamento dei contributi dovuti - inclusi quelli portati a conguaglio con le integrazioni salariali - deve avvenire entro questa data. Solo il versamento del saldo registrato contabilmente dall’Inps è infatti idoneo ad evitare la decadenza del diritto al conguaglio, a prescindere da qualsiasi comunicazione preventiva o adempimento formale.
Non sempre, tuttavia, il conguaglio si accompagna a flussi contributivi privi di anomalie. La realtà operativa mostra frequenti situazioni in cui i flussi Uniemens:
Alla luce del messaggio n. 1410/2025, tali irregolarità formali non sono sufficienti a giustificare il diniego del diritto, laddove vi sia stato comunque il rispetto del termine sostanziale, ovvero il pagamento entro il 16 del mese successivo alla scadenza del semestre.
Fattispecie |
Effetti sul diritto al conguaglio |
---|---|
Pagamento del saldo contributivo entro il 16 del mese successivo alla scadenza del semestre |
Conguaglio valido |
Richiesta preventiva di conguaglio (senza saldo contributivo entro i termini) |
Conguaglio decaduto |
Denuncia Uniemens tardiva (ma pagamento nei termini) |
Conguaglio riconosciuto |
Denuncia Uniemens con errori (es. codici non aggiornati) |
Conguaglio riconosciuto se saldo è nei termini |
Conguaglio effettuato in misura errata (es. compensazione superiore o saldo inferiore) |
Conguaglio riconosciuto se saldo entro i termini |
Utilizzo improprio di codici non più validi nei flussi Uniemens |
Non comporta decadenza automatica se saldo nei termini |
Mancato pagamento del saldo entro il termine del 16 del mese successivo |
Decadenza certa |
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