Intercettazioni telefoniche se motivate

Pubblicato il 17 aprile 2009

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12722 del 23 marzo 2009, ha respinto il ricorso avanzato dalla Procura di Roma contro la dichiarazione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche che erano state disposte nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale. Le intercettazioni telefoniche, chiariscono i giudici di legittimità, per essere ammesse devono essere motivate ed avere un chiaro collegamento con le indagini. La proliferazione di intercettazioni a catena, non può essere cioè giustificata solo in considerazione dell'ipotesi di reato iniziale ed in mancanza “dell'indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona”. L'intercettazione, conclude la Corte, può disporsi soltanto quando è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Nuova funzione INPS: disponibili i contatori del congedo parentale

01/07/2025

Lavoratori stranieri: primo via libera al decreto Flussi 2026-2028

01/07/2025

Nel Dl Omnibus in GU, novità fiscali, IVA agevolata e cripto-attività

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy