Interessi passivi deducibili anche per le società controllate estere

Pubblicato il 04 novembre 2017

L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni del 25 ottobre 2017 sulle cause riunite C-398/16 e C-399/16, si sofferma sul problema della deducibilità delle spese per interessi passivi nell'ambito del diritto di stabilimento.

Nello specifico, la sentenza relativa alla causa C-398/16 riguarda il caso dell'Olanda, dove l’Amministrazione finanziaria aveva negato la deducibilità di interessi su finanziamenti impiegati per capitalizzare una società controllata estera dal momento che la normativa nazionale consentiva la stessa deduzione solo per le operazioni intercorse tra società rientranti nel perimetro del consolidato fiscale nazionale.

L'Avvocato generale Ue, esprimendosi sulla causa C-398/16, evidenzia come la norma nazionale oggetto di analisi, ai fini della lotta all’elusione fiscale, tratta in ugual modo i residenti e i non residenti, mentre evidenzia differenze di trattamento per i rapporti tra le società del gruppo a seconda che abbiano aderito o meno al regime di consolidamento fiscale.

Le conclusioni dell'Avvocato generale sono che: sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi, una società residente che detiene il controllo di una società non residente si troverebbe in una situazione paragonalbile a quella di una società residente che consolidi una propria controllata residente e, pertanto, una volta esclusa l’esistenza di una causa giustificatrice, la disciplina nazionale configurerebbe una violazione del diritto di stabilimento.

Si legge, infatti, nella sentenza sulla causa C-398/16 che “nell’ottica dell’elusione fiscale, se lo scopo consiste nell’impedire la riduzione artificiosa della base imponibile della società controllante nei Paesi Bassi, non si comprende il motivo per cui la deduzione è tollerata quando si tratti solo di società olandesi e la si vieta se entra in gioco una società di un terzo Stato membro: la stessa elusione può avvenire in entrambi i casi”.

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