Interessi passivi

Pubblicato il 31 dicembre 2007

La nuova Legge Finanziaria, all’articolo 1, comma 33, lettera l), prevede che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La nuova disciplina non si applica a:

- banche;

- assicurazioni e società finanziarie;

- società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici;

- società di project financing;

- società per l’esercizio di interporti;

- società partecipate da enti pubblici che costruiscono impianti per la fornitura di acqua ed energia;

- società di persone;

- ditte individuali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy