Intermittenti dello spettacolo, insufficiente il certificato di agibilità

Pubblicato il 13 febbraio 2020

I datori di lavoro del settore dello spettacolo, che intendono avvalersi di lavoratori intermittenti, non possono più assolvere l’adempimento d’inizio dell’attività lavorativa mediante il cd. “certificato di agibilità”, essendo tale documento indispensabile solamente per i lavoratori autonomi. La comunicazione obbligatoria, infatti, deve essere effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello “UNI-Intermittente”.

Il chiarimento è giunto dall’INL, con la lettera circolare n. 1311 del 12 febbraio 2020, specificando che la nuova regola è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del documento di prassi.

Intermittenti, comunicazione obbligatoria

L’art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, nel lavoro intermittente, prima dell’inizio della prestazione il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’ITL, mediante sms o posta elettronica. L’informativa può essere resa direttamente oppure avvalendosi di un Consulente del Lavoro o di uno dei soggetti abilitati, in base alla L. n. 12/1979. In caso di omissione della comunicazione, il predetto decreto legislativo prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore oggetto dell’omissione.

Intermittenti dello spettacolo, obbligatorio il modello “UNI-Intermittente”

La comunicazione obbligatoria appena illustrata, nell’ambito del settore dello spettacolo, non può più essere assolta mediante la richiesta del certificato di agibilità, così come già indicato con D.M. 27 marzo 2013, essendo il documento citato richiesto solamente per i lavoratori autonomi.

Ne consegue che per i lavoratori subordinati la comunicazione d’inizio dell’attività lavorativa andrà effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello “UNI-Intermittente”.

Considerato che la novità è in vigore già dal 12 febbraio 2020, il personale ispettivo deve tenerne conto in sede di verifica e, eventualmente, penalizzare i datori per le omissioni realizzate a partire dalla predetta data.

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