Interrogatorio formale. La reticenza è equiparata alla mancata presentazione

Pubblicato il 16 aprile 2010
Con sentenza n. 7783 dello scorso 31 marzo 2010, la Cassazione, Terza sezione civile, ha precisato che le risposte evasive o reticenti date in sede di interrogatorio formale sono equiparate alla mancata presentazione o al rifiuto di rispondere e, come tali, consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello.

L'articolo 232 del Codice di procedura civile – spiegano i giudici di legittimità – statuisce che le ipotesi collegabili alla mancata comparizione o al rifiuto di rispondere senza giustificato motivo, costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, “come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”; di tal che, risulta evidente come "il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l'omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy