Invalidità civile, il medico compiacente risarcisce l’Inps anche per il danno all’immagine

Pubblicato il 17 febbraio 2011 In osservanza di quanto disposto dal Dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/10, l’Inps, con il messaggio n. 3440/2011, ha fornito un ulteriore chiarimento riguardo la responsabilità dei medici che riconoscono al malato il diritto a percepire l’assegno di invalidità.

Il caso riguarda la falsa attestazione dello stato di malattia o handicap. Se il medico riconosce ad un soggetto il beneficio senza che quest’ultimo possegga i necessari requisiti, nel momento in cui il trattamento economico viene revocato per assenza delle condizioni richieste a livello sanitario, il medico compiacente è tenuto a risarcire l’Inps. Oltre alla responsabilità pensale e disciplinare, il medico verrà ritenuto responsabile del danno patrimoniale e di quello all’immagine subiti dall’Ente previdenziale.

Con il messaggio, l’Inps specifica quali sono le verifiche che i medici sono tenuti a seguire nel caso di invalidità civile, ordinaria e straordinaria. Il medico incorre nella responsabilità erariale se rettifica il proprio giudizio espresso nel corso dell’originario riconoscimento o a seguito di attestazione sanitaria falsa o erronea per colpa grave. Se il cambiamento deriva, invece, da un miglioramento delle condizioni fisiche del malato, il medico non è riconosciuto colpevole di danno erariale, anche nel caso di una revoca della prestazione.

L’azione di verifica delle invalidità civili viene svolta da un medico che opera per conto dell’Inps, che se si accorge di qualche anomalia redige immediatamente un verbale sanitario, oltre che fare un rapporto, e l’Ente sospende immediatamente, in via cautelativa, la prestazione. Di conseguenza, viene adottato il provvedimento di revoca che ha effetto dalla data di accertamento dei requisiti prescritti.
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