Investigazioni difensive: atto del difensore ha stessi effetti del verbale del PM

Pubblicato il 18 gennaio 2019

L'atto che l'avvocato difensore redige, nel contesto delle investigazioni difensive ex articoli 391 bis e ter del Codice di procedura penale, ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico ministero.

Detto atto, pertanto, può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto che lo ha redatto, e non anche se l'informatore dichiarante non ha sottoscritto l'atto foglio per foglio.

Dichiarazioni informatori valide, anche se manca loro firma in ogni foglio

E' questo il principio enunciato dalla Terza sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 2049 del 17 gennaio 2019.

In questa, gli Ermellini hanno annullato, con rinvio, una condanna penale impartita nei confronti di un imputato, la cui difesa aveva raccolto, nel corso delle indagini difensive, le dichiarazioni di tre persone informate sui fatti, presenti al momento dei fatti contestati nell'imputazione.

Dette dichiarazioni, tuttavia, assunte ex articolo 391 bis Cpp erano state ritenute inutilizzabili perché prive della sottoscrizione dei dichiaranti in ogni foglio.

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