Iper ammortamento con nuove interpretazioni di norma

Pubblicato il 19 marzo 2020

Per effetto della legge di bilancio 2020 – come noto – le agevolazioni di super e iper ammortamento vanno in soffitta per lasciare spazio al nuovo credito d’imposta. Tuttavia, queste agevolazioni restano valide per gli investimenti effettati nel corso del 2019, con una coda al 2020 laddove entro il 31.12.2019 risulti accettato l'ordine di acquisto del bene da parte del venditore nonché sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

Di recente, sono stati forniti alcuni interessanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di iper ammortamento. In primo luogo, con la consulenza giuridica n. 909-10/2019, la DRE Emilia Romagna ha chiarito alcuni aspetti del calcolo degli iper-ammortamenti, come comportarsi in caso di acconti corrisposti in esercizi precedenti e che per i ritardi nell'interconnessione e/o nell'acquisizione della perizia giurata deve essere operato uno "slittamento" in avanti del momento di decorrenza dell'agevolazione.  

Nell risposta all’interpello n. 14/2020 è stato, altresì, precisato che non configura destinazione a struttura produttiva situata all'estero il noleggio di macchinari iper-ammortizzabili effettuato nei confronti di clienti italiani che li impiegano “temporaneamente” presso cantieri esteri.  

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