Ipoteca iscritta dalla banca in buona fede non revocabile

Pubblicato il 01 agosto 2014 Le banche rimaste vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all'atto dell'erogazione di mutui, in forza dei quali siano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti sia applicata una misura di prevenzione patrimoniale.

Nei confronti di questi istituti bancari, ossia, non può essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari.

E' quanto evidenziato dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 34039 del 31 luglio 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy