Irap esclusa con un collaboratore

Pubblicato il 11 maggio 2016

Sezioni Unite su Irap

Relativamente al presupposto per l’imposizione dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

Il relativo accertamento spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato.

E’ questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016.

Per la Suprema corte, in particolare, il medesimo limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale integrativo del 16/12/2025

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy