Irap non dovuta sugli aiuti pubblici

Pubblicato il 03 novembre 2007 La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con la sentenza 114 del 10 ottobre 2007, ha stabilito che i contributi pubblici percepiti prima del 2003 non sono soggetti all’Irap, perché la norma che ha eliminato il termine a decorrere dal quale sono soggetti a imposta ha carattere innovativo e non interpretativo. Con tale pronuncia è stato disatteso in principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui anche in passato erano soggetti all'Irap i contributi pubblici non tassabili per le imposte sui redditi. Con l'entrata in vigore della legge 289/2002, infatti, era stato eliminato il riferimento temporale dal quale decorreva l'imposizione. Questa previsione, però, secondo la Ctp di Trapani, avrebbe violato l'affidamento di coloro i quali fino all'entrata in vigore della legge 298/2002 hanno operato sul presupposto che fino a quella data i contributi pubblici non soggetti alle imposte sui redditi non concorressero alla determinazione della base imponibile Irap.   
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy