Irap per lo studio associato

Pubblicato il 01 giugno 2016

Lo studio legale associato è tenuto al pagamento dell'Irap anche se ha sostenuto spese di gestione per beni strumentali in entità minima e i professionisti hanno a disposizione la sede di proprietà.

A sancirlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016, nella quale viene ribadito come gli elementi indicati configurano l'autonoma organizzazione per lo studio associato. Di conseguenza, il prelievo fiscale sarebbe escluso solo nel caso in cui il reddito venisse prodotto dal lavoro del singolo avvocato, che deve anche provare tale circostanza.

La suprema Corte ha rigettato la decisione della Ctr di Campobasso, che aveva annullato l'accertamento Irap emesso a carico di due legali di uno studio associato, adducendo come motivazione il fatto che mancavano elementi organizzativi pregnanti, quali l'impiego di ingenti capitali, gestione del personale e soprattutto erano state evidenziate spese ridotte.

Esercizio in forma associata è autonoma organizzazione

Secondo la sentenza 11327/2016, invece, l'esercizio in forma associata di una libera professione costituisce una circostanza idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, anche se non particolarmente rilevante dal punto di vista economico, oltre che far presumere che la reciproca collaborazione tra i professionisti sia attuata proprio al fine di consentire una loro sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, cosicché il reddito prodotto non può considerarsi frutto esclusivo della professionalità di ogni singolo componente dello studio.

Ne deriva che il reddito prodotto dallo studio associato e assoggettabile ad Irap, fin tanto che il contribuente non riesca a dimostrare che tale reddito sia il frutto del lavoro professionale dei singoli associati.

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