Irap su compensi di sindaci. Necessario scorporare i redditi

Pubblicato il 04 novembre 2022

Con l’ordinanza n. 32272 del 2 novembre 2022 la Corte di cassazione ha trattato l’annoso problema dell’assoggettamento all’Irap dei compensi dei professionisti per incarichi di sindaco di collegi societari.

Nei fatti, una società chiedeva a rimborso la quota di Irap versata dall’associazione professionale sui compensi derivanti dagli incarichi di collegio sindacale rivestiti dai singoli associati. Ottenuta soddisfazione in primo grado, soccombeva di fronte alla Ctr e, pertanto, la controversia è giunta davanti ai giudici di Piazza Cavour.

Irap e associazione professionale

In primo luogo i giudici hanno rammentato che l’esclusione dall’IRAP dei compensi per attività di sindaco da parte degli appartenenti ad associazione professionale richiede la prova che l’attività svolta individualmente dagli associati sia funzionalmente scollegata da quella dello studio professionale.

Dunque, per aversi la non assoggettabilità all’Irap è necessario che l’attività sia svolta in modo individuale e separata rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dello studio associato.

L’attività di sindaco – precisa l’ordinanza n. 32272/2022 – viene esclusa dall’Irap qualora sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto a un’attività individuale rilevante quale organo di una compagine terza.

E tale prova non deriva dalla produzione delle certificazioni uniche relative alle ritenute d’acconto operate dalle società nell’interesse delle quali i singoli professionisti associati avevano personalmente svolto la carica di sindaco.

Infatti, sostiene la Corte di legittimità, va ricordato il principio di diritto per cui presupposto dell’Irap è lo svolgimento di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio o alla produzione di servizi.

In ciò sono incluse le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà di provare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività.

Compensi di sindaco non scorporabili, Irap dovuta

In conclusione, in tema di Irap, non ha diritto al rimborso il professionista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolge sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, a meno che sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti nonché verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori di attività.

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