Irdcec sul diniego di autotutela ed il pericolo di risarcire i danni al contribuente

Pubblicato il 28 luglio 2010 La circolare n. 20/IR del 22 luglio 2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal titolo “Diniego di autotutela e responsabilità civile dell'Amministrazione Finanziaria”, interviene in merito agli effetti della sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 698/2010.

Si ricorda che nella sentenza è stabilito che: il mancato esercizio del diritto di autotutela viene assunto come indice di colpevolezza dell'Amministrazione nel procedimento teso ad accertare l'eventuale risarcibilità del danno subito dal contribuente; l'Amministrazione deve valutare e rispondere all'istanza di autotutela una volta presentata dal contribuente, in ottemperanza dei principi di correttezza ed imparzialità ex articolo 97 della Costituzione, per evitare di dover poi risarcire il danno subito dal contribuente. Proprio su questo verte il documento dell’Irdcec.

La discrezionalità dell'intervento e il difficile percorso per impugnare il diniego, possono indurre alle richieste di risarcimento del danno subito dai contribuenti.

Nel documento, scaricabile dal sito Irdcec, si legge, infatti, che il dovere di agire in autotutela, ossia di riesaminare il proprio operato e comunicarne l'esito al contribuente istante, consegue all'emanazione di un qualsiasi atto di imposizione che, una volta denunziato dal contribuente-destinatario come illegittimo, trasforma il pericolo di subire un danno patrimoniale ingiusto da potenziale in attuale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sociale Bonus, in scadenza la seconda finestra temporale del 2024

13/05/2024

CCNL Progettazione e restauro Conflavoro - Stesura del 3/4/2024

13/05/2024

Progettazione e restauro Conflavoro - Minimi e causali per contratti a termine

13/05/2024

Verbale di accertamento dell’Ispettorato: impugnazione

13/05/2024

Giovani under 36 e under 30: esoneri contributivi anche per la riassunzione

13/05/2024

Locazioni brevi, istruzioni operative su cedolare secca e intermediari

13/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy