Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per consentire il corretto versamento dell’IRES premiale, la nuova imposta ridotta al 20% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
La misura, di carattere agevolativo e temporaneo, mira a favorire la capitalizzazione delle imprese e a stimolare investimenti produttivi e tecnologici nel corso del periodo d’imposta 2025. In particolare, l’agevolazione prevede una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota ordinaria IRES, che passa dal 24% al 20%, a beneficio delle società che rispettano specifici requisiti legati al reinvestimento degli utili e all’incremento occupazionale.
La risoluzione rappresenta l’ultimo passo attuativo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025, che aveva demandato all’Amministrazione finanziaria il compito di definire le modalità operative di versamento dell’imposta agevolata.
L’IRES premiale trova fondamento nell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto una riduzione transitoria dell’aliquota IRES per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione consiste in un abbattimento dell’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 77 del TUIR (D.P.R. 917/1986), portandola dal 24% al 20%. Tale beneficio è riconosciuto alle imprese che dimostrano un rafforzamento patrimoniale e un impegno concreto negli investimenti in beni e tecnologie 4.0 e 5.0, nonché nel potenziamento dell’occupazione stabile.
Le modalità attuative sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha stabilito i criteri e le condizioni per l’accesso al beneficio. In particolare, il decreto ha previsto che l’Agenzia delle Entrate istituisse specifici codici tributo per consentire alle imprese e agli enti pubblici di effettuare i versamenti dell’imposta ridotta tramite modello F24 e modello F24 EP.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio disegno del Governo volto a sostenere la competitività delle imprese italiane attraverso misure fiscali che incentivino la capitalizzazione, l’innovazione tecnologica e la crescita occupazionale.
Possono accedere all’IRES premiale le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, purché rispettino le condizioni fissate dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto MEF dell’8 agosto 2025.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 20%, le imprese devono:
Restano escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria o fallimentare, nonché quelle che non rispettano le condizioni di mantenimento degli investimenti o dell’occupazione previste dalla norma. In caso di decadenza, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio con interessi e sanzioni secondo le disposizioni del TUIR e del D.Lgs. n. 472/1997.
Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dal Decreto MEF dell’8 agosto 2025, istituendo i codici tributo necessari per il versamento dell’IRES premiale al 20%.
La risoluzione definisce in modo puntuale le modalità operative di compilazione dei modelli di pagamento F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), assicurando così l’uniformità dei versamenti e la corretta imputazione delle somme relative all’imposta ridotta.
In particolare, per i contribuenti soggetti al modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Codice tributo |
Denominazione completa |
Tipologia di versamento |
2048 |
“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione” |
Acconto |
2049 |
“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo” |
Saldo |
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, riportando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (formato AAAA).
Per gli enti pubblici, tenuti a utilizzare il modello F24 EP, sono stati istituiti i corrispondenti codici tributo:
Codice tributo |
Denominazione completa |
Tipologia di versamento |
204E |
“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione” |
Acconto |
205E |
“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo” |
Saldo |
Per tali versamenti, i codici devono essere indicati nella sezione “Erario (valore F)”.
Il campo “riferimento A” è utilizzato solo per il codice 205E (saldo), per indicare la rateazione (NNRR) o “0101” in caso di pagamento in unica soluzione;
il campo “riferimento B” deve riportare l’anno d’imposta in formato AAAA.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.
Con l’istituzione di questi codici, l’Agenzia completa il quadro operativo dell’IRES premiale, consentendo a imprese ed enti di effettuare correttamente i versamenti a partire dai termini ordinari previsti per gli acconti e i saldi dell’imposta sui redditi delle società.
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