Irpef, sì al rimborso sulle somme percepite come incentivo all'esodo

Pubblicato il 22 agosto 2015

La Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17060/15 depositata il 20 agosto, respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un dipendente regionale del Piemonte e sancisce che anche se gli accordi aziendali non prevedevano una finestra temporale per l'adesione al piano di incentivazione all'esodo, il dipendente ha diritto al rimborso Irpef sulle somme percepite come incentivo alle dimissioni.

Al dipendente regionale era già stato riconosciuto dalle commissioni tributarie locali il diritto ad ottenere il rimborso del 50% dell'Irpef trattenuta alla fonte, quale conseguenza dell’aver aderito ad un piano di incentivi all’esodo.

Il dipendente riteneva di aver diritto al regime transitorio anche se lo stesso aveva aderito ad un accordo individuale, siglato successivamente all'abrogazione dell'articolo 19-bis, comma 4, del Dpr 917/86 ad opera del Dl n. 223/2006.

L'Agenzia delle Entrate, invece, contestava tale diritto, presentando ricorso di legittimità.

I Supremi giudici hanno dato ragione al dipendente sostenendo che sebbene la deroga transitoria sia eccezionale e richieda un'interpretazione molto stretta, ciò non vuol dire che si debba autorizzare la riduzione del suo campo applicativo “mediante l’inserimento di limiti non previsti dalla legge”, come può essere una finestra temporale per l’adesione al piano aziendale di incentivi.

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