Gli Isa rappresentano la sintesi di “indicatori elementari” tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale (anche con riferimento a “diverse” basi imponibili) ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati, l'accesso al previsto regime premiale.
In generale, l'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 prevede che gli Isa siano approvati con un apposto decreto ministeriale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione. Le eventuali “integrazioni” finalizzate a recepire situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e agli andamenti economici e dei mercati, devono essere approvate entro il 30 aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
E’, invece, demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’individuazione:
Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
Gli Isa si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un apposito indice e che non presentano una causa di esclusione.
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tal caso, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.
Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso determina sia l’attività prevalente relativa alle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui applica i diversi ISA di ciascuna attività.
Risulta escluso dall’applicazione degli Isa il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
Inoltre, gli Isa non si applicano:
Come specificato nelle istruzioni Parte generale, il modello è presentato anche dai contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione, al solo fine di comunicare i dati; si tratta, in particolare, dei:
L'Agenzia delle Entrate con:
Con il Decreto 18.3.2025, in particolare, il MEF ha approvato 172 ISA con le relative "Note tecniche e metodologiche" riguardanti le attività economiche dei comparti del commercio/servizi/manifatture e delle attività professionali applicabili dal 2024.
In particolare, il citato DM 31.3.2025 ha approvato 100 “nuovi” ISA di cui:
Con il DM 24 aprile 2025, da ultimo, sono stati emanati i correttivi congiunturali; le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il DM 18 marzo 2024 e con il DM 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.
Con il provvedimento n. 176203/E dell’11.04.2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024, così come previsto dall’articolo 9-bis, comma 11 del D.L.50/2017. In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste due ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
Esonero visto di conformità Iva/redditi/Irap |
Livelli di affidabilità fiscale |
Su dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
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almeno pari a 9 sia per il periodo d’imposta 2024 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2023 e 2024 |
su richiesta di compensazione del credito Iva “infrannuale”, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. |
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su dichiarazione annuale per la compensazione di crediti di importo non superiore a:
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per il 2024, livello inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2023 e 2024 |
su richiesta di compensazione del credito Iva “infrannuale”, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. |
Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o del credito IVA infrannuale.
Esonero visto/prestazione garanzia per rimborsi Iva |
Livelli di affidabilità fiscale |
richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l'anno d’imposta 2025, di importo non superiore a €.70.000 annui. |
almeno pari a 9 sia per il 2024 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2023 e 2024 |
Richiesta rimborso credito Iva “infrannuale” maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2026, per crediti di importo non superiore a €.70.000 annui. |
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Richiesta rimborso credito Iva maturato per l'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. |
per il periodo 2024, inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità fiscale per i periodi 2023 e 2024 |
richiesta rimborso del credito Iva “infrannuale” maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2026, per crediti di importo non superiore a €.50.000 annui |
Restano confermati i punteggi ISA anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2024, quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, ovvero almeno pari a 9 in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
Nei modelli ISA sono indicati:
I contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (esempio “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell’Iva.
Inoltre, in linea con i criteri di semplificazione e di razionalizzazione degli ISA previsti nella legge di riforma fiscale (L. 111/2023), l'articolo 9-bis, comma 4-ter del D.L. 50/2017 (così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del D.lgs. 1/2024) prevede:
Come noto, l’ISTAT ha definito la nuova classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2025) e, pertanto, l'ISA da utilizzare da parte della singola impresa o lavoratore autonomo va individuato tenuto conto del "nuovo" codice attività. L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
La classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Pertanto, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:
In caso di modifica dell’attività prevalente che comporti anche una modifica del codice attività (non ci si riferisce al caso in cui vi sia una mera variazione di codice attività a seguito dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025), se il contribuente non ha comunicato la modifica o lo ha fatto in modo errato, può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2025 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici dell’Agenzia entro il termine del 31.10.2025; in questo caso non si applicano le sanzioni.
Diversamente, non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.
Con l’ausilio del software “Il tuo ISA” il contribuente, dopo aver acquisito le variabili “precalcolate” ed aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli ISA. L’applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell’ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e H, con riferimento all’aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni ISA. Se il punteggio complessivo è inferiore a 10, il software visualizza l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo. Analogamente allo scorso anno, il software consente di effettuare il calcolo del reddito e del valore della produzione proposti in relazione al concordato preventivo biennale.
Con “Il tuo ISA 2025 CPB”, l’Agenzia rende disponibile un sofware da utilizzare sia per determinare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, sia per calcolare e accettare la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026; rispetto allo scorso anno, il software consente di creare e inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente inviata.
I modelli ISA si compongono, rispettivamente:
In alcuni modelli è presente anche il quadro “E” nel quale è possibile indicare gli ulteriori dati utili alla successiva fase di aggiornamento dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.
Nella “Parte generale” oltre alle istruzioni comuni a tutti i modelli Isa vengono fornite indicazione specifiche in relazione alla particolare casistica delle imprese multiattività.
Prospetto imprese multiattività |
I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l’Isa, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati. In particolare, nel prospetto occorre indicare: ‒ nel rigo 1, il codice Isa ed il totale dei ricavi afferente l’attività prevalente; ‒ nel rigo 2, il codice attività ed i relativi ricavi, derivanti dall’attività secondaria. ‒ nel rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio: a) degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato; b) dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, ecc..; c) dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici; ‒ nel rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti. |
Nei modelli ISA vengono riportate le informazioni sia di natura contabile che extracontabile. Pertanto, ai fini della corretta compilazione dei modelli, occorre tenere presente quanto segue:
Imprese con esercizio non solare |
le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta. |
Dati contabili |
i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir. I valori delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali devono essere indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In particolare i contribuenti che, per il 2024, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del red dito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell’IVA esposta in fattura; |
Altri redditi |
la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dalla norma del Patent box, devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Ad esempio, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. |
Quadro F |
Nel quadro F vanno riportati i dati contabili del reddito (o perdita) d’impresa indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Redditi, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali. |
I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione dei dati che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.
Nei casi di omessa presentazione del modello Isa, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa (da 250 a 2.000 euro) prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs.471/1997.
L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi nel modello inviato. Il comportamento adottato dal contribuente dopo aver ricevuto tale invito verrà valutato dall’ufficio nella determinazione della sanzione sopra ricordata.
Per quanto concerne il coinvolgimento degli Isa ai fini dell’eventuale accertamento dei soggetti che presentano un basso livello di affidabilità fiscale (minore o uguale a 6), la scelta del Legislatore segue quanto previsto in passato per gli studi di settore.
Secondo il comma 14 dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017, infatti, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Isa nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
L’inaffidabilità fiscale del contribuente dovrebbe avere come conseguenza il rischio di inserimento in liste selettive sulle quali l’Agenzia delle entrate ma anche la Guardia di Finanza potrebbero concentrare la loro attenzione. Tuttavia, l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta l'attivazione di attività di controllo (circolare n. 20/E/2019, 1.1).
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