Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

Pubblicato il 13 gennaio 2026

Arrivano, con il messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026, le prime indicazioni operative in merito alle rilevanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); la legge interviene infatti su alcuni elementi centrali del meccanismo di determinazione dell’ISEE, introducendo un nuovo indicatore denominato “ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, applicabile esclusivamente a determinate misure gestite dall’INPS. Tra le principali innovazioni si segnalano l’innalzamento delle franchigie relative alla casa di abitazione e la rimodulazione delle maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli, introdotte per ampliare la platea dei beneficiari e di rafforzare il sostegno economico alle famiglie.

Il fondamento normativo delle indicazioni fornite con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026 è rappresentato dunque dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che introduce una disciplina transitoria volta a modificare, in senso più favorevole, alcuni parametri utilizzati per il calcolo dell’ISEE, limitatamente all’accesso a specifiche prestazioni di natura familiare e di inclusione sociale.

In particolare, il legislatore è intervenuto nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE, prevedendo:

La finalità della disposizione è chiaramente orientata al rafforzamento delle politiche di inclusione e di sostegno alle famiglie, tenendo conto dell’evoluzione del contesto socio-economico e dell’aumento del costo della vita, in particolare nelle aree urbane a maggiore densità abitativa. L’introduzione di un ISEE specifico consente, infatti, di modulare l’accesso a prestazioni quali l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale per i figli, nonché altri bonus di natura familiare, attraverso criteri più aderenti alle reali condizioni economiche dei nuclei interessati.

Il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, continua a rappresentare il riferimento generale per il calcolo dell’indicatore. Tuttavia, le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 si collocano in una fase transitoria, in attesa della formale modifica del Regolamento stesso.

In questo contesto, l’articolo 1, comma 208, della legge n. 199 del 2025 opera come norma speciale e temporanea, destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2026 fino all’adozione del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, che aggiornerà il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.

L’INPS, come chiarito nel messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, ha già provveduto ad adeguare le proprie procedure informatiche per consentire il calcolo del nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, garantendo così la continuità operativa del sistema e l’applicazione immediata delle misure più favorevoli previste dalla legge di Bilancio 2026. Tale approccio consente di assicurare una tutela uniforme dei diritti dei beneficiari, pur in assenza, allo stato attuale, di una revisione organica del Regolamento ISEE.

Introduzione del nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

L’ambito di applicazione del nuovo ISEE è limitato alle prestazioni familiari e di inclusione sociale per le quali il legislatore ha ritenuto necessario introdurre criteri di valutazione economica più favorevoli. Il nuovo indicatore si applica alle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene calcolato dall’INPS in modo automatico, una volta completato l’adeguamento delle procedure informatiche.

È importante evidenziare che l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione:

In questo senso, il nuovo ISEE rappresenta un indicatore “settoriale”, pensato per rispondere a specifiche finalità di politica sociale, senza incidere sull’impianto generale del sistema ISEE.

Differenze rispetto all’ISEE ordinario

Le differenze tra il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione e l’ISEE ordinario riguardano principalmente i parametri di calcolo. In particolare, la legge di Bilancio 2026 interviene su due elementi centrali.

Questi interventi determinano, nella maggior parte dei casi, un valore ISEE più basso rispetto a quello ordinario, con conseguente ampliamento della platea dei potenziali beneficiari o con un miglioramento degli importi spettanti. Tuttavia, tali effetti sono circoscritti esclusivamente alle prestazioni per le quali il nuovo indicatore è previsto, mentre per tutte le altre continuano ad applicarsi gli ISEE ordinari o specifici già vigenti.

Prestazioni interessate dal nuovo ISEE

Le prestazioni interessate sono le seguenti.

Nuove soglie e franchigie per la casa di abitazione

Tra le principali innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e illustrate dal messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 assumono particolare rilievo le nuove soglie e franchigie applicabili alla casa di abitazione ai fini del calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. L’intervento normativo incide su uno degli elementi più rilevanti nella determinazione dell’indicatore, ossia il valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, introducendo criteri di riduzione più favorevoli rispetto a quelli previsti dall’ISEE ordinario disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

La ratio della modifica è quella di attenuare l’impatto del valore dell’abitazione principale sull’ISEE, riconoscendo che il possesso della casa di residenza non sempre rappresenta un indice effettivo di capacità contributiva, soprattutto per i nuclei con figli e per quelli residenti in aree caratterizzate da valori immobiliari elevati.

Franchigia ordinaria elevata a 91.500 euro

La prima e più generale novità riguarda l’innalzamento della franchigia relativa alla casa di abitazione, prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE. Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, tale franchigia è fissata in 91.500 euro, in luogo del valore inferiore applicabile nell’ISEE ordinario.

La franchigia ordinaria pari a 91.500 euro si applica a tutti i nuclei familiari, fatta salva la previsione di una soglia più elevata per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. In termini operativi, ciò comporta che, ai fini del nuovo ISEE:

Questa modifica produce un effetto diretto di riduzione dell’indicatore ISEE, rendendo più agevole l’accesso alle prestazioni familiari e di inclusione per una platea più ampia di nuclei, in particolare per quelli che, pur avendo un’abitazione di proprietà, dispongono di redditi medio-bassi.

Franchigia maggiorata per i comuni capoluogo di città metropolitane

Accanto alla franchigia ordinaria, il legislatore ha previsto una franchigia ulteriormente maggiorata per i nuclei familiari la cui casa di abitazione è situata in un comune capoluogo di città metropolitana, riconoscendo le peculiarità del mercato immobiliare di tali aree.

Per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, la franchigia sulla casa di abitazione è infatti elevata a 120.000 euro. Anche in questo caso, l’importo opera come riduzione del valore dell’immobile ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare ISEE.

L’innalzamento della franchigia a 120.000 euro risponde all’esigenza di tenere conto:

Rientrano nell’ambito di applicazione della franchigia maggiorata i nuclei familiari la cui abitazione principale è ubicata nei comuni capoluogo delle seguenti città metropolitane, individuate ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56:

L’individuazione puntuale dei comuni consente una applicazione uniforme della norma e riduce il rischio di interpretazioni difformi in fase di compilazione della DSU.

Incremento della franchigia per figli conviventi

Oltre all’innalzamento della franchigia base, la legge di bilancio 2026 introduce un ulteriore incremento della franchigia in presenza di figli conviventi all’interno del nucleo familiare.

Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, la franchigia relativa alla casa di abitazione è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La maggiorazione si applica:

Questo meccanismo rafforza ulteriormente la tutela dei nuclei familiari con figli, riconoscendo l’incidenza della composizione familiare sulla capacità economica effettiva. L’effetto combinato dell’innalzamento della franchigia e dell’incremento per figli determina, nella maggior parte dei casi, una significativa riduzione del valore ISEE, con effetti positivi sull’accesso alle prestazioni.

Maggiorazioni della scala di equivalenza per nuclei con figli

Un secondo pilastro della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda le maggiorazioni della scala di equivalenza applicabili ai nuclei familiari con figli. Anche in questo caso, l’intervento normativo è finalizzato a rendere il calcolo dell’ISEE più aderente alle esigenze delle famiglie numerose.

Per l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, le maggiorazioni della scala di equivalenza previste dalla lettera a) dell’allegato 1 al D.P.C.M. n. 159/2013 sono rideterminate nei seguenti valori:

Composizione del nucleo familiare Maggiorazione della scala di equivalenza
Due figli 0,10
Tre figli 0,25
Quattro figli 0,40
Cinque o più figli 0,55

L’incremento progressivo delle maggiorazioni riflette un criterio di proporzionalità, in base al quale all’aumentare del numero dei figli cresce il fattore di riduzione dell’ISEE, in considerazione dei maggiori carichi economici sostenuti dal nucleo familiare.

Le nuove maggiorazioni della scala di equivalenza incidono in modo diretto sul valore finale dell’ISEE, riducendolo rispetto a quanto sarebbe determinato applicando i parametri ordinari. L’effetto pratico consiste in:

Dal punto di vista operativo, la combinazione tra franchigie più elevate sulla casa di abitazione, incrementi della franchigia per figli conviventi e maggiorazioni più favorevoli della scala di equivalenza, contribuisce infatti a rendere l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione uno strumento particolarmente vantaggioso per i nuclei con figli, soprattutto se numerosi e residenti nei grandi centri urbani. In tal modo, la riforma rafforza l’impianto delle politiche familiari delineate dalla legge di Bilancio 2026, migliorando l’equità del sistema di accesso alle principali prestazioni di welfare gestite dall’INPS.

Indicazioni operative e transitorie

L’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, ha reso necessari interventi immediati sulle procedure di compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e sui sistemi di calcolo dell’ISEE, in attesa dell’aggiornamento formale del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. 

L’approccio adottato dall’INPS è improntato comunque a criteri di gradualità e semplificazione: le modifiche procedurali consentono il calcolo del nuovo indicatore senza attendere l’approvazione del nuovo modello tipo di DSU e della nuova attestazione ISEE 2026, che saranno successivamente adottati con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Modifiche ai moduli DSU

Le principali novità operative riguardano alcuni quadri e moduli della DSU, che sono stati adeguati per recepire le nuove modalità di calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

In particolare, l’INPS ha modificato il Quadro A “Nucleo familiare” del Modulo MB.1, nella sezione dedicata ai nuclei familiari con almeno tre figli. Tale sezione assume un ruolo centrale ai fini dell’applicazione delle nuove maggiorazioni della scala di equivalenza e degli incrementi delle franchigie per la casa di abitazione.

Le modifiche consentono di rappresentare correttamente la composizione del nucleo familiare, elemento essenziale per il calcolo del nuovo indicatore, soprattutto in relazione ai nuclei con figli conviventi.

DSU Mini e DSU Integrale

Gli adeguamenti introdotti interessano sia la DSU Mini sia la DSU Integrale, garantendo un’applicazione uniforme delle nuove regole indipendentemente dalla tipologia di dichiarazione presentata. In entrambi i casi, le procedure informatiche sono state aggiornate per consentire:

Questa impostazione riduce gli oneri dichiarativi a carico dei cittadini e degli intermediari, evitando la necessità di presentare una DSU distinta o aggiuntiva per accedere alle prestazioni interessate.

Modulo FC.4

Ulteriori modifiche riguardano il Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, anch’esso interessato dagli adeguamenti necessari a recepire le nuove modalità di calcolo. Anche in questo caso, l’obiettivo è garantire la corretta rappresentazione del nucleo familiare e delle informazioni utili ai fini dell’applicazione delle franchigie e delle maggiorazioni previste dalla legge di Bilancio 2026.

Compilazione per nuclei con due figli

Una delle novità operative più rilevanti, evidenziata dal messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, riguarda la compilazione della DSU per i nuclei familiari con due figli conviventi.

A seguito delle modifiche procedurali introdotte, nei campi relativi al numero di figli presenti nel nucleo familiare, è ora possibile indicare anche il valore “2”, possibilità che in precedenza non era prevista nelle sezioni dedicate ai nuclei con almeno tre figli. Questo adeguamento si rende necessario in quanto, per l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, anche i nuclei con due figli beneficiano di:

La modifica assume rilievo pratico significativo, poiché consente di applicare correttamente le nuove disposizioni anche a una platea di nuclei familiari più ampia rispetto al passato, superando alcune rigidità del sistema previgente.

Prestazioni escluse dal nuovo calcolo

Nonostante l’ampia portata delle innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione non si applica a tutte le tipologie di prestazioni.

Nucleo familiare ristretto (MB.1rid)

Il messaggio INPS chiarisce che le nuove modalità di calcolo non trovano applicazione per le prestazioni riferite al nucleo familiare ristretto, per le quali continua a essere utilizzato il Modulo MB.1rid della DSU Integrale. Tale modulo, pur recando una sezione denominata “nuclei familiari con almeno tre figli”, non è stato oggetto di modifiche, in quanto le prestazioni basate sul nucleo ristretto seguono regole autonome e non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo indicatore.

Questa precisazione è particolarmente rilevante sotto il profilo operativo, poiché evita errori di compilazione e applicazioni improprie del nuovo ISEE a prestazioni che restano disciplinate dal regime ordinario.

Gestione delle domande di prestazioni e ricalcolo automatico

Considerato che l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è, nella generalità dei casi, più favorevole rispetto agli indicatori utilizzati fino al 31 dicembre 2025, l’INPS ha disposto una sospensione temporanea delle domande che, sulla base dell’ISEE ordinario 2026, avrebbero avuto un esito negativo.

La sospensione riguarda le seguenti prestazioni.

Questa scelta amministrativa mira a tutelare i richiedenti, evitando il rigetto di domande che potrebbero invece risultare ammissibili una volta applicato il nuovo ISEE.

Ricalcolo automatico delle prestazioni

Una volta concluse le attività di aggiornamento delle procedure informatiche, l’INPS procederà al calcolo automatico dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il ricalcolo interesserà:

Qualora il nuovo indicatore determini un importo più favorevole o un diverso esito della prestazione, l’INPS provvederà a ricalcolare automaticamente il beneficio, riconoscendo gli effetti economici più vantaggiosi per il nucleo familiare. Tale meccanismo assicura l’applicazione sostanziale del principio di tutela del beneficiario, senza richiedere la presentazione di nuove istanze.

Disciplina specifica per l’Assegno unico e universale

Una disciplina particolare è prevista per l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), in considerazione delle regole già vigenti in materia di validità dell’ISEE.

Mensilità di gennaio e febbraio 2026

Per l’AUU, il messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 richiama quanto già previsto dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, precisando che le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono calcolate sulla base dell’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

Solo successivamente, una volta completato il calcolo del nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione e aggiornate le attestazioni ISEE 2026, gli importi dell’assegno unico potranno essere adeguati sulla base del nuovo indicatore, secondo le modalità che saranno comunicate dall’INPS con successivi messaggi istituzionali.

Le novità operative ISEE 2026, in breve

Ambito di intervento Novità introdotta Norma/Prassi Effetti pratici
DSU – Modulo MB.1 Modifica del Quadro A “Nucleo familiare” Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 Consente il corretto calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
DSU Mini e DSU Integrale Adeguamento delle procedure di compilazione Art. 1, comma 208, legge 30 dicembre 2025, n. 199 Applicazione automatica del nuovo ISEE senza presentare una DSU aggiuntiva
Modulo FC.4 Aggiornamento del modulo aggiuntivo Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 Migliore rappresentazione del nucleo familiare ai fini del nuovo ISEE
Nuclei con due figli Possibilità di indicare il valore “2” nei campi dedicati ai figli Indicazioni operative INPS Applicazione delle nuove maggiorazioni anche ai nuclei con due figli
Prestazioni escluse Esclusione del nucleo familiare ristretto Modulo MB.1rid Continuità del calcolo ordinario per prestazioni basate sul nucleo ristretto
Domande con esito negativo Sospensione temporanea delle lavorazioni Procedure INPS 2026 Evita il rigetto di domande potenzialmente ammissibili con il nuovo ISEE
Prestazioni interessate dalla sospensione ADI, SFL, Bonus nuovi nati Messaggio INPS n. 102/2026 Tutela dei richiedenti in fase transitoria
Ricalcolo prestazioni Ricalcolo automatico con nuovo ISEE DSU presentate dal 1° gennaio 2026 Riconoscimento automatico di importi più favorevoli
Assegno unico e universale (AUU) Applicazione ISEE 2025 per gennaio e febbraio 2026 Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 Continuità dei pagamenti nelle prime mensilità del 2026
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