Italia-Cile Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicato il 24 novembre 2016

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 274 del 23 novembre 2016 è stata pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, che è stata siglata a Santiago il 23 ottobre 2015.

La Legge n. 212 del 3 novembre 2016 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale e interessa le persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Nello specifico con riguardo all'Italia, la Convenzione si applica alle seguenti imposte: imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle società; imposta regionale sulle attività produttive;

I redditi provenienti da beni immobili situati in uno Stato contraente (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali), invece, sono imponibili in questo Stato.

Riguardo agli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge così la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

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