Italicum con premio ma senza ballottaggio

Pubblicato il 26 gennaio 2017

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla Legge elettorale n. 52/2015, il cosiddetto “Italicum”.

La stessa ha rigettato la singola questione che concerneva la previsione del premio di maggioranza al primo turno, per come sollevata dal Tribunale di Genova.

Per contro, sono state accolte le questioni riguardanti il turno di ballottaggio, con consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono, questioni sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova.

Accolta anche la questione relativa alla previsione che dava facoltà al soggetto capolista eletto in più collegi di scegliere, a sua discrezione, il proprio collegio d’elezione. In conseguenza di questa declaratoria, permane, allo stato, il criterio residuale del sorteggio, non espressamente censurato nelle ordinanze di rimessione.

Inammissibili sono state dichiarate dai giudici costituzionali tutte le ulteriori questioni ed eccezioni.

Legge immediatamente applicabile

E' quanto si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla Consulta subito dopo l’udienza tenuta in camera di consiglio il 25 gennaio 2017, in conclusione del quale viene espressamente specificato "all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".

Si resta in attesa del deposito della sentenza e delle relative motivazioni.

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