Iter semplificato solo in casi tassativi

Pubblicato il 30 marzo 2009

Solo in caso di correzione di errori materiali e di calcolo e di esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate può essere applicato il procedimento snello di cui all'art. 36-bis del Dpr 600/73, procedimento che, quindi, non può essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di integrazioni diverse nelle quali sia necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione data dall'ufficio. E' quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 6517 del 18 marzo 2009.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy