Iva con responsabilità da separare

Pubblicato il 21 maggio 2009 Dal 2006 l’Associazione italiana dottori commercialisti (Adc), attraverso una commissione preposta, segnala alla Commissione europea i casi di incompatibilità delle leggi italiane con quelle comunitarie. Su iniziativa dell’Adc è stata sottoposta all’attenzione di Bruxelles anche la norma italiana secondo cui l’acquirente che compra da grossisti, rivenditori e negozianti è tenuto a dimostrare “documentalmente” se i soggetti indicati sono stati attori di una frode fiscale ai fini dell’Iva. Cioè, gli acquirenti di moto, automobili, computer e telefoni cellulari (per fare alcuni esempi) devono dimostrare di essere estranei ad un’eventuale evasione del venditore. Ora, invece, non è più richiesto all’acquirente di far valere la propria innocenza attraverso “un documento” il cui contenuto – di fatto – non era mai stato precisato. Infatti, adesso, provare l’estraneità ad una frode dovrebbe essere più semplice, dato che la Commissione Ue ha informato che lo Stato italiano ha fatto marcia indietro sul termine “documentale”, chiarendo che “la richiesta di prove documentali non è vincolata ad alcun obbligo di forma e contenuto”. Per l’Adc il vero problema è, però, quello di far sì che la nuova lettura della norma abbia effetto nel nostro Paese. Infatti, la precisazione rilasciata da Bruxelles, che supera completamente il dato letterale della legge, è dello scorso settembre e finora non ha sortito alcun effetto pratico sul nostro territorio.
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