L’IVA indebitamente detratta costituisce profitto confiscabile nei reati tributari dichiarativi, in quanto integra un risparmio di imposta direttamente derivante dalla condotta illecita. L’indetraibilità dell’IVA non assume natura sanzionatoria, ma rappresenta un effetto strutturale del sistema IVA, coerente con le regole antielusive di matrice unionale.
Su tali presupposti si fonda la decisione con cui la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 1729 del 15 gennaio 2026, ha chiarito, in ambito penal-tributario, i limiti e i criteri applicativi della confisca per equivalente nei casi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La pronuncia in commento trae origine da un procedimento penale per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riferita all’anno d’imposta 2014.
All’esito del giudizio di appello, la condanna dell’imputato veniva confermata, con applicazione della confisca per equivalente del profitto del reato. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi.
Tra questi assume particolare rilievo il decimo motivo, con il quale la difesa censurava la sentenza sotto il profilo della legittimità e della motivazione della confisca per equivalente.
Con la doglianza richiamata, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca per equivalente, sostenendo:
Secondo la prospettazione difensiva, nelle ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti l’IVA non costituirebbe un reale risparmio di spesa, poiché la sua indetraibilità rappresenterebbe già una forma di sanzione; il costo del bene effettivamente acquisito, inoltre, potrebbe essere comunque deducibile.
A sostegno di tale tesi veniva richiamato un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 1007/2020) che la Corte di cassazione ha ritenuto in realtà non pertinente, in quanto estraneo alla materia penal-tributaria.
La Corte muove dall’analisi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, che prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto o del prezzo dei reati tributari, con carattere sussidiario rispetto alla confisca diretta.
Vengono inoltre richiamate le regole del sistema IVA, in particolare:
Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: il profitto del reato ha un’ampia latitudine semantica e comprende qualsiasi utilità economicamente apprezzabile, ivi incluso il risparmio di spesa. Nei reati tributari dichiarativi, tale profitto coincide ordinariamente con l’imposta evasa o indebitamente detratta.
Nel rispondere alle censure difensive, la Suprema Corte osserva anzitutto che esse risultano distoniche rispetto alla fattispecie concreta, poiché la condanna riguarda l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, e non soggettivamente inesistenti. Ciò sarebbe già sufficiente a destituire di fondamento l’assunto difensivo.
La Corte affronta comunque la questione in termini generali, affermando che l’IVA indebitamente detratta costituisce profitto confiscabile anche nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze Kittel e Mahagében), viene ricordato che il diritto alla detrazione deve essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Ne deriva che l’indetraibilità dell’IVA non ha natura sanzionatoria, ma rappresenta un effetto strutturale del sistema IVA, conseguente all’assenza dei presupposti per la detrazione.
Il contribuente che utilizza tali fatture in dichiarazione consegue, tuttavia, un indebito vantaggio fiscale, pari all’IVA portata in detrazione, che integra un vero e proprio risparmio di imposta e, quindi, il profitto del reato.
La Corte ribadisce che, in tale contesto, la sentenza che dispone la confisca deve:
Nel caso esaminato, la confisca è stata correttamente parametrata alla sola IVA indebitamente detratta, con una motivazione ritenuta sufficiente, poiché il criterio di quantificazione risulta desumibile dagli atti e dal capo di imputazione.
Tuttavia, la Corte rileva un unico profilo di fondatezza del motivo: il riferimento, contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, anche alle sanzioni.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Cassazione chiarisce che le sanzioni non rientrano nel profitto confiscabile, poiché rappresentano il costo del reato e non il vantaggio economico derivante dalla sua commissione.
Diversamente, gli interessi sul debito tributario possono essere inclusi, in quanto accessori del credito erariale e parte del risparmio di spesa conseguito dal contribuente.
Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte interviene direttamente ex art. 620, lett. l), c.p.p., eliminando il riferimento alle sanzioni e confermando nel resto la confisca per equivalente, senza rinvio.
La sentenza si inserisce in piena continuità con il diritto vivente penal-tributario, ribadendo che, nei reati IVA, il profitto del reato coincide con l’IVA indebitamente detratta o non versata, quale risparmio di imposta.
L’indetraibilità dell’IVA non costituisce una sanzione, ma un effetto fisiologico del sistema; la confisca, invece, ha la funzione di neutralizzare il vantaggio economico illecito, nel rispetto dei limiti di proporzionalità, con esclusione delle sanzioni e inclusione degli interessi.
La decisione offre indicazioni chiare e operative sulla corretta delimitazione del perimetro della confisca per equivalente nei procedimenti penal-tributari, con particolare riguardo alle frodi IVA.
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