La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) introduce una rilevante innovazione nel sistema di recupero dell’IVA nei confronti dei contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA annuale o la presentano in modo incompleto.
La novità si inserisce in una strategia di rafforzamento dell’utilizzo delle banche dati fiscali, in particolare delle fatture elettroniche, delle LIPE e dei corrispettivi telematici, con l’obiettivo di anticipare l’azione di riscossione senza attendere l’avvio dell’accertamento ordinario.
Il comma 111 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introduce nel DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 il nuovo articolo 54-bis.1, che disciplina una procedura di liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa o priva dei quadri necessari.
La norma si affianca, senza sostituirla, alla liquidazione ordinaria prevista dall’articolo 54-bis, ma presenta caratteristiche profondamente diverse per presupposti e modalità operative.
La liquidazione IVA automatizzata riguarda i contribuenti che:
Si tratta, in particolare, dei cosiddetti evasori totali, per i quali non esiste un “dichiarato” su cui effettuare il controllo, ma un’imposta da ricostruire sulla base dei dati disponibili all’Amministrazione finanziaria.
La liquidazione ex articolo 54-bis del DPR n. 633/1972 si fonda prevalentemente su:
Nel caso disciplinato dal nuovo articolo 54-bis.1, del Decreto IVA, invece, l’Agenzia delle Entrate deve:
Questa differenza rende la procedura più complessa e potenzialmente problematica sotto il profilo del contraddittorio.
La nuova liquidazione IVA automatizzata si fonda sui dati già nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:
Il legislatore conferma così il ruolo delle fatture elettroniche come banca dati centrale per le attività di controllo e recupero dell’imposta.
Nella prima determinazione dell’IVA dovuta, la procedura prevede alcune semplificazioni rilevanti:
Eventuali elementi a favore del contribuente, come i crediti pregressi, possono essere fatti valere solo in una fase successiva.
L’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che dispone di 60 giorni dal ricevimento per:
In caso di segnalazioni ritenute fondate, l’Agenzia delle Entrate procede alla rideterminazione della liquidazione e invia una nuova comunicazione, dalla quale decorre un nuovo termine di 60 giorni.
In assenza di pagamento entro il termine previsto:
La normativa stabilisce inoltre che:
La procedura non appare compatibile con contribuenti che applicano regimi IVA speciali, tra cui:
Inoltre, il contraddittorio può sollevare questioni giuridiche complesse, ad esempio:
Tali profili risultano difficilmente conciliabili con una procedura automatizzata e standardizzata.
La comunicazione della liquidazione IVA automatizzata produce effetti rilevanti anche sul piano sanzionatorio e penale:
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