IVA: liquidazione automatica per dichiarazione omessa

Pubblicato il 03 febbraio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) introduce una rilevante innovazione nel sistema di recupero dell’IVA nei confronti dei contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA annuale o la presentano in modo incompleto.

La novità si inserisce in una strategia di rafforzamento dell’utilizzo delle banche dati fiscali, in particolare delle fatture elettroniche, delle LIPE e dei corrispettivi telematici, con l’obiettivo di anticipare l’azione di riscossione senza attendere l’avvio dell’accertamento ordinario.

Il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972

Il comma 111 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introduce nel DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 il nuovo articolo 54-bis.1, che disciplina una procedura di liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa o priva dei quadri necessari.

La norma si affianca, senza sostituirla, alla liquidazione ordinaria prevista dall’articolo 54-bis, ma presenta caratteristiche profondamente diverse per presupposti e modalità operative.

A chi si applica la nuova procedura

La liquidazione IVA automatizzata riguarda i contribuenti che:

Si tratta, in particolare, dei cosiddetti evasori totali, per i quali non esiste un “dichiarato” su cui effettuare il controllo, ma un’imposta da ricostruire sulla base dei dati disponibili all’Amministrazione finanziaria.

Differenze rispetto alla liquidazione ordinaria

La liquidazione ex articolo 54-bis del DPR n. 633/1972 si fonda prevalentemente su:

Nel caso disciplinato dal nuovo articolo 54-bis.1, del Decreto IVA, invece, l’Agenzia delle Entrate deve:

Questa differenza rende la procedura più complessa e potenzialmente problematica sotto il profilo del contraddittorio.

Il ruolo delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e delle LIPE

La nuova liquidazione IVA automatizzata si fonda sui dati già nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:

Il legislatore conferma così il ruolo delle fatture elettroniche come banca dati centrale per le attività di controllo e recupero dell’imposta.

Semplificazioni del calcolo automatizzato

Nella prima determinazione dell’IVA dovuta, la procedura prevede alcune semplificazioni rilevanti:

Eventuali elementi a favore del contribuente, come i crediti pregressi, possono essere fatti valere solo in una fase successiva.

Comunicazione dell’esito e termine di 60 giorni

L’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che dispone di 60 giorni dal ricevimento per:

  1. fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati, ad esempio un credito IVA pregresso o errori di valutazione;
  2. versare le somme dovute, comprensive di imposta, interessi, sanzione pari al 120% dell’imposta, ridotta a un terzo in caso di pagamento nei termini.

In caso di segnalazioni ritenute fondate, l’Agenzia delle Entrate procede alla rideterminazione della liquidazione e invia una nuova comunicazione, dalla quale decorre un nuovo termine di 60 giorni.

Iscrizione a ruolo e limiti al pagamento

In assenza di pagamento entro il termine previsto:

La normativa stabilisce inoltre che:

Regimi esclusi e criticità applicative

La procedura non appare compatibile con contribuenti che applicano regimi IVA speciali, tra cui:

Inoltre, il contraddittorio può sollevare questioni giuridiche complesse, ad esempio:

Tali profili risultano difficilmente conciliabili con una procedura automatizzata e standardizzata.

Effetti su sanzioni e profili penali

La comunicazione della liquidazione IVA automatizzata produce effetti rilevanti anche sul piano sanzionatorio e penale:

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