Scadenza LIPE 2° trimestre 2025 entro il 30 settembre

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Il termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre 2025 è fissato al 30 settembre 2025. L’obbligo riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno 2025.

I soggetti passivi IVA devono infatti trasmettere la comunicazione entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il Modello LIPE, aggiornato al 2024 in conformità alle novità introdotte dalla Riforma Fiscale.

Soggetti interessati

Secondo quanto previsto dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010, i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare la “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.

Sono esentati dall’obbligo:

  • i contribuenti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
  • i soggetti che, nel corso dell’anno, mantengono condizioni di esonero (che decadono qualora vengano meno i requisiti).

L’invio non è richiesto in assenza di dati da dichiarare, tranne nel caso in cui occorra riportare un credito maturato nel trimestre precedente.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica:

  • direttamente dal contribuente, oppure
  • tramite intermediari abilitati.

Scadenze LIPE 2025

I termini di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA per il 2025 sono i seguenti:

Trimestre di riferimento

Periodo coperto

Termine di invio

1° trimestre 2025

gennaio – marzo 2025

31 maggio 2025

2° trimestre 2025

aprile – giugno 2025

30 settembre 2025

3° trimestre 2025

luglio – settembre 2025

30 novembre 2025

4° trimestre 2025

ottobre – dicembre 2025

entro febbraio 2026 (con possibilità di includerlo nella dichiarazione IVA annuale)

Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di compilazione e trasmissione della LIPE

La comunicazione deve essere predisposta in un file XML conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 21 marzo 2018).

Il file deve contenere i seguenti elementi;

  • dati identificativi del contribuente,
  • operazioni di liquidazione IVA relative al trimestre,
  • eventuali dati del dichiarante.

Il file può essere creato con:

  • il software ufficiale dell’Agenzia delle Entrate,
  • software gestionali di mercato, purché conformi alle regole tecniche.

Prima dell’invio, il file deve essere firmato digitalmente con uno dei seguenti sistemi:

  1. certificato di firma qualificata rilasciato da un ente certificatore,
  2. servizio di firma elettronica dell’Agenzia delle Entrate (Desktop Telematico o Entratel Multifile),
  3. sigillo elettronico disponibile nell’area web Fatture e Corrispettivi.

La trasmissione telematica può essere effettuata tramite:

  • portale Fatture e Corrispettivi,
  • canali accreditati per la fatturazione elettronica,
  • un canale dedicato per le comunicazioni IVA e i dati fattura.

È inoltre disponibile un software di controllo che consente di verificare la correttezza del file prima dell’invio.

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