La Banca “tesoriere” dell'ente locale esente da bollo

Pubblicato il 17 settembre 2014 Con la risoluzione n. 84 del 2014 l'agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria.

L'Agenzia chiarisce che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, è riconducibile all'articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni".

Sul recupero dell'imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, tuttavia, si spiega che la via per il recupero può essere solo quella della richiesta di rimborso - entro tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento - della Banca istante, essendo preclusa la compensazione con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014.
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