La Camera dice sì alla prescrizione breve

Pubblicato il 14 aprile 2011 Nella seduta del 13 aprile, la Camera dei deputati ha approvato, con modifiche, la proposta di legge originariamente intitolata “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi” ed ora appellata come “Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo”.

Le nuove norme, in particolare, mutano il regime delle prescrizioni nei processi penali introducendo, a modifica dell'articolo n. 161 del Codice penale, limiti al prolungamento del tempo di prescrizione dei reati nei confronti degli incensurati che si trovino ad essere giudicati in primo grado. Per questi ultimi, cioè, l'aumento automatico del tempo di prescrizione da calcolare nei casi di interruzione viene ridotto da un quarto ad un sesto.

Introdotti anche dei “termini di fase” massimi per ogni grado del processo, articolati in funzione della gravità del reato: così per i reati puniti con pena inferiore a dieci anni il temine massimo è di tre anni per il primo grado; due anni per l'appello; un anno e sei mesi in fase di Cassazione; un anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Per i reati puniti con pena superiore, il termine di fase è di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un anno. I reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo, devono invece essere giudicati in cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

Dal testo è stata eliminata la contestata norma transitoria ai sensi della quale il limite massimo per ogni fase del processo era applicato anche ai processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a 10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006.

Ora la proposta di legge passerà, nuovamente, all'esame del Senato.
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