La cancellazione dal Registro imprese determina la morte della società

Pubblicato il 28 ottobre 2011 Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 20 ottobre 2011, è intervenuta in merito all’estinzione dell'illecito amministrativo da reato per effetto della cancellazione di una Srl. Si conferma che con l’estinzione di una società - liquidazione volontaria e cancellazione dal Registro imprese – viene estinto anche l’eventuale illecito penale, ex Dlgs 231/2001, per il quale la stessa era stata rinviata a giudizio prima della sua cancellazione dal Registro. Il principio è analogo a quello che sussiste in caso di morte della persona fisica imputata di reato.

Inoltre, anche le sanzioni pecuniarie si estinguono, gli effetti estintivi della società non possono ricadere su soggetti terzi, poiché “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune”, patrimonio che è stato liquidato.

In merito al citato Dlgs 231/2001, il mondo delle imprese si dichiara favorevole alla previsione contenuta nella bozza del decreto sviluppo che, in assenza di esplicita misura statuaria, affida anche al collegio sindacale la vigilanza prevista dal decreto 231. Stesso plauso arriva dai commercialisti che ritengono positivo il rafforzamento del collegio sindacale senza pregiudicare l’adeguatezza dei controlli. Unica nota contraria arriva dall’Associazione tra i componenti degli organismi di vigilanza.

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