La cancellazione dall’anagrafe delle onlus è di competenza del giudice tributario

Pubblicato il 06 marzo 2010

A seguito della decisione presa dalla Corte di Cassazione – sentenza 1625/2010 – vengono definitivamente sciolti i dubbi sulla competenza a decidere tra giudice amministrativo e giudice tributario in materia di provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle Onlus.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, confermato la correttezza della posizione già espressa dall’agenzia delle Entrate nelle precedenti circolari n. 14/E/2003 e 22/E/2005.

La Corte si è così espressa: “La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, deve... ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)”.

Per le Entrate, risoluzione n. 16/E/2010, quindi, sul provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle onlus o sul rifiuto di iscrizione decide il giudice tributario, dal momento che tali atti equivalgono alla perdita delle agevolazioni fiscali godute dagli enti che vi sono iscritti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy