La cancellazione del mutuo non fondiario richiede l'atto del notaio

Pubblicato il 02 gennaio 2011 Per effetto della modifica apportata alla norma contenuta nel decreto “Bersani-bis" (D.L. n. 7/2007), dal 2 gennaio 2011 rivive l'obbligo di richiedere la cancellazione di un mutuo non fondiario presentando l'atto redatto dal notaio.

In nome della semplificazione il decreto Bersani-bis aveva disposto la possibilità di cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile senza ricorrere al pubblico ufficiale. Infatti secondo il D.L. 7/2007 l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo contratto con una banca o altro soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, si estingue automaticamente alla data di cessazione dell'obbligazione garantita, ossia il mutuo.

Ora però il decreto legislativo n. 141/2010, attraverso l'inserimento della normativa sulla cancellazione semplificata delle ipoteche nel nuovo art. 40-bis del TUB, cioè nel gruppo di norme espressamente dedicato al regime speciale del credito fondiario, ha dato luogo alla modifica della natura della procedura semplificata, rendendola applicabile alle sole cancellazioni di ipoteche fondiarie.

La conseguenza è che il cittadino potrebbe vedersi rifiutata la cancellazione semplificata per tutte le tipologie di credito ipotecario non fondiario. In questo caso d'obbligo sarà recarsi dal notaio per ottenere la richiesta di cancellazione.
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