La carenza di motivazione dell'atto impositivo non è rilevabile d'ufficio

Pubblicato il 20 maggio 2010
La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 10802 depositata lo scorso 5 maggio, ha accolto il ricorso avanzato dal Fisco avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva annullato un avviso di rettifica Iva per difetto di motivazione.

In particolare, l'allegazione della nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione non era stata dedotta dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio e, per questo, l'Amministrazione finanziaria aveva lamentato, dinanzi ai giudici di Cassazione, un vizio di extra-petizione della sentenza impugnata: il giudice, cioè, interferendo nel potere dispositivo delle parti, aveva pronunciato oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti.

La Corte ha ritenuto fondato tale motivo ribadendo come in tema di contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non sia rilevabile d'ufficio; la relativa eccezione – continua la Cassazione - se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy