La carenza di motivazione dell'atto impositivo non è rilevabile d'ufficio

Pubblicato il 20 maggio 2010
La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 10802 depositata lo scorso 5 maggio, ha accolto il ricorso avanzato dal Fisco avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva annullato un avviso di rettifica Iva per difetto di motivazione.

In particolare, l'allegazione della nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione non era stata dedotta dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio e, per questo, l'Amministrazione finanziaria aveva lamentato, dinanzi ai giudici di Cassazione, un vizio di extra-petizione della sentenza impugnata: il giudice, cioè, interferendo nel potere dispositivo delle parti, aveva pronunciato oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti.

La Corte ha ritenuto fondato tale motivo ribadendo come in tema di contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non sia rilevabile d'ufficio; la relativa eccezione – continua la Cassazione - se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Tax credit sale cinematografiche, anno 2024: termini per domande

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy