La Cassazione sul risarcimento del danno da mancato recepimento delle Direttive comunitarie

Pubblicato il 18 maggio 2011 La Terza sezione civile della Cassazione è intervenuta, con un'interessante sentenza depositata lo scorso 17 maggio 2011, la n. 10813, in materia di risarcimento del danno da mancato o parziale recepimento di una direttiva comunitaria, specificando il regime dei termini prescrizionali della relativa azione nonché individuando il dies a quo dal quale considerare il calcolo prescrizionale.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità chiarisce, in primo luogo, che “nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die”.

Qualora, poi, si abbia un adempimento successivo della direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione è decennale ed inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Se, tuttavia, l'adempimento è stato parziale disponendo, ad esempio, solo per il futuro o riguardando solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile.

Nella specie, i giudici di legittimità si sono occupati del diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici. Tale diritto era stato riconosciuto in ambito comunitario da specifiche direttive non self executing parzialmente recepite in Italia solo nel 1991 e, in maniera specifica per i medici, solo nel 1999.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy