La Cassazione sulla mancata consegna del certificato di agibilità

Pubblicato il 12 ottobre 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 23157 depositata l'11 ottobre 2013 - il certificato di agibilità dimostra un requisito essenziale della cosa venduta e la relativa consegna da parte del venditore all'acquirente dell'immobile, pur non costituendo una condizione di validità della compravendita, è un obbligo posto a carico del venditore medesimo.

In particolare – spiega la Corte – la mancata consegna legittima la sospensione del pagamento se il contratto non è stato ancora concluso; qualora, per contro, la vendita sia stata perfezionata, l'omessa consegna produce un inadempimento, fonte di danno risarcibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio e turismo intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 18/11/2025

13/01/2026

Ccnl Commercio turismo intersettoriale Cifa. Modifiche

13/01/2026

CDM, sì al ddl caregiver: contributo fino a 400 euro al mese

13/01/2026

Concordato semplificato: chiariti presupposti, utilità e risorse esterne

13/01/2026

Diritto speciale Livigno 2026: misure su carburanti e oli combustibili

13/01/2026

Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

13/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy