La Cassazione sulla valenza del termine “qualifica”

Pubblicato il 12 luglio 2010 La Cassazione, con sentenza n. 15058 del 22 giugno 2010, coglie l’occasione offerta dalla controversia insorta tra un datore di lavoro ed un disabile, che si è visto rifiutare l’assunzione obbligatoria (a seguito dell’Avviamento disposto dall’Ufficio Provinciale del lavoro) perché possedeva qualifica (addetto alla manovalanza) solo simile a quella richiesta di “muratore e carpentiere”, per spiegare la rilevanza del termine qualifica.

I giudici spiegano che il termine “qualifica” non ha portata astratta ma, in conformità delle linee guida della normativa sul lavoro dei disabili, ha un significato concreto da interpretarsi “come specificazioni delle capacità tecnico-professionali di cui deve essere provvisto l’assumendo che siano richieste per la sua collocazione lavorativa”.

Pertanto, è legittimato il rifiuto del datore ad assumere non soltanto un lavoratore con qualifica che risulti diversa in base all'atto di avviamento, ma anche un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in assenza di un suo preventivo addestramento/tirocinio svolto ex lege 68/1999.
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