La Cassazione sulle condizioni per fruire delle agevolazioni relative all'acquisto della piccola proprietà contadina

Pubblicato il 14 febbraio 2013 Accogliendo il ricorso presentato da un contribuente, la Corte di cassazione - sentenza n. 1948 depositata il 29 gennaio 2013 - si è pronunciata con riferimento alle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina per le persone che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.

Secondo la Corte, in particolare, con riferimento al coltivatore diretto, soggetto, cioè, destinato alla coltivazione del fondo, deve escludersi "che possa avere una rilevanza la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti per la qualità di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore agricolo". L'unica condizione che deve essere rispettata per godere delle agevolazioni citate è che il coltivatore diretto, insieme alla sua famiglia, costituisca almeno un terzo della forza lavoro occorrente per la coltivazione del fondo.
 
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy