La competenza al giudice del Paese della vittima di tortura

Pubblicato il 21 dicembre 2010 Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, nell'udienza tenuta ieri 20 dicembre, ha accolto le istanze con cui il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, in Italia, di otto cittadini messicani accusati dell'omicidio di un italiano deceduto in Messico mentre era in vacanza.

E' questo il primo caso, in Italia, di applicazione della Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988 n. 498, che prevede, in caso tortura o di trattamenti disumani e degradanti, la competenza del Paese della vittima dei soprusi.

Nella specie, la vittima, arrestata per una presunta infrazione amministrativa, era stata portata in carcere e lasciata in cella per 42 ore senza che fosse stato emesso alcun provvedimento del giudice, senza possibilità di comunicare con le autorità consolari italiane, senza cibo, acqua e assistenza medica.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy