La comunicazione di decadenza dalla Cigs legittima il ricorso al giudice ordinario

Pubblicato il 02 settembre 2011 Con il messaggio n. 16045 del 2011, l’Ente di previdenza nazionale specifica quali sono le modalità con cui deve essere comunicata ad un lavoratore la revoca della prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria, istituita dalla legge n. 160 del 1988.

Nel messaggio si legge che nella comunicazione diretta inoltrata al lavoratore, con cui si comunica l’intervenuta decadenza dalla prestazione di cassa integrazione straordinaria, deve essere indicata la facoltà di presentare ricorso al giudice ordinario.

La declaratoria di decadenza, infatti, non deve essere considerata come un documento in cui può prevalere l’esercizio della discrezionalità amministrativa, attribuito dalla legge alla Pa, ma semmai un documento con cui si fa valere la posizione del lavoratore, con il conseguente riconoscimento a quest’ultimo dell’esercizio di un diritto soggettivo alla prestazione economica.

Nella declaratoria – spiega l’Inps - deve essere riportata “una mera comunicazione della violazione di una disposizione di legge”, che richiama, di conseguenza, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa stessa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy