La condanna penale impedisce il ricongiungimento

Pubblicato il 11 maggio 2010
L'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo 286/1998 induce a ritenere che, in materia di ricongiungimenti familiari in Italia, le ragioni ostative costituite dalla condanna penale e dalla minaccia all'ordine pubblico vadano considerate come tra loro alternative e non cumulative per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia.

Sulla base di tale assunto, la Cassazione, con ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da uno straniero, condannato per droga, avverso il provvedimento con cui gli era stato negato il ricongiungimento con i suoi familiari in Italia sulla base della detta condanna ma senza la prova certa della sua pericolosità per l'ordine pubblico italiano.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy