La Consob risarcisce gli investitori in caso di inadeguata vigilanza

Pubblicato il 24 marzo 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 6681 del 23 marzo 2011, ha condannato la Consob a risarcire ben 130 risparmiatori dei danni per la perdita totale degli investimenti da loro effettuati su sollecitazione di una finanziaria operante dal luglio 1990 al maggio 1992. In particolare, in capo alla Consob è stata riscontrata un responsabilità di tipo extracontrattuale per non aver operato diligentemente e non aver adeguatamente vigilato sull'attività finanziaria di specie.

Per la Cassazione, “l'attività della pubblica amministrazione e in particolare della Consob, deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del ''neminem laedere'', in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione in correlazione con l'articolo 47 prima parte della Costituzione”.

Ne consegue che in capo all'ente di vigilanza Consob ricadano le conseguenze stabilite dall'articolo 2043 del Codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. “L'illecito civile” – continua la Corte - “per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione”.
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